Per l'ICI anche alla Chiesa Cattolica
Per: Parlamento
PAGHI L'ICI ANCHE LA CHIESA CATTOLICA SU TUTTE LE ATTIVITA' CHE ABBIANO NATURA COMMERCIALE, ANCHE SECONDARIA.
l’art. 7 numero 1 lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dichiara esenti dall’ICI le pertinenze dei luoghi di culto. A tal proposito va ricordato che la determinazione del concetto di “pertinenza” è piuttosto incerta: potrebbero rientrare in tale categoria anche l’abitazione del parroco e – addirittura – il cinema parrocchiale quando non svolga attività commerciale. Forse si potrebbe – ai fini dell’esenzione ICI – chiarire e limitare il concetto di “pertinenza di luoghi di culto” per evitare abusi e situazioni ambigue.
Ugualmente – al fine di evitare abusi e situazioni ambigue – si potrebbe definire cosa si intenda, all’interno dell’art 39 del decreto-legge n. 223 del 2006, con l’espressione “attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
L’eliminazione dell’avverbio “esclusivamente” potrebbe risolvere ogni dubbio ermeneutico purché la modifica non sia discriminatoria o punitiva nei confronti dei soli enti aventi finalità di religione o di culto.
Occorre peraltro evidenziare che alcuni di questi esercitano talora un’attività collaterale di carattere commerciale – avente una limitatissima rilevanza economica – in locali che non sono accatastati separatamente rispetto a quelli destinati ad accogliere le proprie ordinarie e prevalenti occupazioni di carattere non commerciale
Quindi si chiede di sostituire all'interno dell’art 39 del decreto-legge n. 223 del 2006 – l’espressione “attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale” con l’espressione “attività che abbiano natura commerciale secondaria e comunque che non producano un fatturato superiore ai 1000 euro annui”, affinchè tutte le attività commerciali anche se ecclesiastiche paghino le tasse.