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Marittimi vessati dalle leggi vigenti in materia di certificazioni IMO e non solo...

Per: Presidente della Repubblica Italiana, Presidente del Consiglio, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Vie d'acqua interne, IX Commissione Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e TLC), XI Commissione Parlamentare del Senato, Direzione Generale per la mobilità e i trasporti Parlamento Europeo (DG MOVE)

La seguente petizione si compone di tre parti:

- Vessazioni normative in materia IMO (dal 07 Luglio 2011 al 29 Febbraio 2016): parte pubblicata in data 24 Dicembre 2013 per la norma vigente di allora, il Decreto Legislativo 136 del 07 Luglio 2011.

- Vessazioni normative in materia IMO (dal 01 Marzo 2016): parte pubblicata recentemente a fronte del nuovo Decreto Ministeriale 51 del 01 Marzo 2016, rappresenta un aggiornamento per la petizione stessa.

- I 16 Punti Fondamentali: sono le principali richieste di tutti i marittimi italiani laddove è prioritario che l'amministrazione intervenga a salvaguardia di tutti i lavoratori del mare.


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VESSAZIONI NORMATIVE IN MATERIA IMO (dal 07 Luglio 2011 al 29 Febbraio 2016)
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La seguente petizione è orientata contro il Decreto Legge n. 136 del 07 Luglio 2011.
Elenchiamo le motivazioni (questioni) per cui chiediamo la vostra adesione a questa nostra iniziativa.
Questa petizione nasce dal fatto che l’Italia sta attuando una legge (Decreto Legge n.136 del 07 Luglio 2011) NON CONFORME alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW) firmata a suo tempo e revisionata ultimamente con gli Emendamenti di Manila nel Giugno 2010. Esistono inoltre netti contrasti nel comportamento del nostro paese con la Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo (ILO-MLC 2006) cui l’Italia è membro.
Per questo motivo e per rendere più chiara la situazione ad ogni possibile firmatario di questa petizione, verrà spiegato di seguito, attraverso alcune “questioni”, cosa risulta NON CONFORME ma bensì UN DANNO nei confronti di ogni marittimo.
La STCW stabilisce tutti i requisiti fondamentali affinché un marittimo, attraverso corsi specifici per il tipo di navigazione che andrà a fare, periodi di navigazione o attività alternative ma in linea con le proprie mansioni, SIA ABILE AD ESERCITARE la propria professione. La stessa Convenzione obbliga i paesi firmatari ad emettere un certificato (detto IMO) che traduce la qualifica di ogni marittimo in termini internazionali, in modo che questo abbia la possibilità di lavorare su navi/entità straniere con la garanzia che lo stesso certificato produce. Il certificato IMO ha una validità di 5 anni e si rinnova ogni volta, mantenendo i requisiti richiesti dalla normativa STCW (navigazione, corsi, ecc..)
In conclusione, il Certificato IMO è quel documento che permette ad un marittimo di LAVORARE, per cui senza questo documento lo stesso non può imbarcare su NESSUNA NAVE o svolgere attività attinenti, che dopo vedremo.
In sede di rinnovo del Certificato IMO, l’Italia adotta quanto specificato nell’Allegato IV del Decreto Legge n.136 del 07 Luglio ’11 (per semplicità la chiameremo DL 136) che risulta essere molto diverso da quanto stabilito dalla Sez. A-I/11 della STCW Emendamenti Manila 2010, legge regina dei certificati IMO.

--- QUESTIONE 1 ---

Sezione A-I/11 della STCW Emendamenti Manila 2010
Riconvalida dei certificati

Competenza professionale

1 La competenza professionale continua, come richiesta dalla regola I/11, dovrà essere stabilita da:
.1 un periodo d’imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di almeno:
.1.1 un totale di 12 mesi nei precedenti cinque anni, o
.1.2 un totale di tre mesi nei precedenti sei mesi immediatamente prima della riconvalida;
“SPIEGAZIONE: …. Significa che il proprio Certificato IMO deve essere rinnovato dopo aver effettuato 12 mesi di imbarco nei 5 anni di validità dello stesso oppure 3 mesi di imbarco nei 6 mesi prima della scadenza, nelle mansioni descritte dal certificato stesso… e non si parla di limiti di stazza… se ad esempio un marittimo è abile a comandare una nave tra 500 e 3000GRT, lo è anche per unità sotto i 500GT, certamente non superiore perché magari il suo certificato non lo consente.
La DL 136 però discrimina il tipo di imbarco richiedendo 36 mesi di attività per tutti quei marittimi che sono imbarcati su unità sotto i 500GRT, quando negli altri paesi il requisito rimane di 12 mesi come da STCW,… e addirittura nel caso di massimi titoli (Capitano di Lungo Corso o Direttori di Macchina) con certificazioni “oltre 3000GRT” e “oltre 3000kw”, questi vengono declassati se su 12 mesi d’imbarco oltre il 50% dello stesso è effettuato proprio su unità sotto i 500GRT o aventi apparato motore sotto 3000kw…
E’ LA DIMOSTRAZIONE DI COME LA STCW Sez.A-I/11 sia semplice mentre la DL 136 sia contorta e incomprensibile poiché si richiedono al marittimo requisiti superiori a quanto richiesto realmente dalla vera normativa da seguire, il tutto ripercuotendosi sul LAVORO. Un marittimo che sia stato imbarcato 30 mesi su una nave minore nei 5 anni di validità certificato NON OTTIENE il rinnovo dello stesso secondo la DL136 ma ne avrebbe diritto secondo la STCW”

O “(quindi in alternativa)”

.2 aver svolto mansioni (functions) considerate equivalenti al periodo d’imbarco richiesto
nel paragrafo 1.1
“SPIEGAZIONE: … Significa quindi un’attività diversa dall’imbarco ma attinente, quindi in ambito marittimo, purchè effettuata per almeno 12 mesi nel quinquennio di validità del certificato). L’Italia descrive queste attività come EQUIPOLLENZE nel Punto 5 dell’Allegato IV DL 136, dicendo che tali attività sono considerate equivalenti al servizio di navigazione se effettuate per ALMENO 36 mesi…. Se un marittimo effettua 30 mesi di tale attività equipollente nei 5 anni, egli NON raggiunge il requisito per il rinnovo. Ma nella STCW si parla di solo 12 mesi, perché ne devono essere fatti 36!!! Tali attività o equipollenze descritte nella DL 136 sono:
- Personale militare in SPE del Corpo Capitanerie di Porto
- Piloti del porto
- Comandanti di ormeggio
- Ispettori di organismi di classifica
- Tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali…. (v. comandanti di armamento presso i cantieri)
- Addetti agli uffici tecnici, sicurezza o armamento presso società di armamento”

O “(quindi in alternativa)”

.3 superare un test appropriato
“SPIEGAZIONE:… Un test appropriato dovrebbe essere semplicemente un test ma nella DL 136 Allegato IV vi è scritto al Punto 2 Lettera C) …che il marittimo deve sostenere un esame secondo il Decreto Dirigenziale del 17 Dicembre 2007… quindi dopo aver magari sostenuto l’esame di Stato ad un istituto nautico o professionale marittimo, aver ottenuto poi un titolo professionale secondo Codice della Navigazione,… lo stesso deve sostenere nuovamente l’esame del titolo come se non l’avesse mai sostenuto”

O “(quindi in alternativa)”

.4 completare con successo un corso o corsi approvati di addestramento
“SPIEGAZIONE:… Potrebbe significare il rifacimento di un corso STCW fatto dal marittimo molto tempo prima, per cui gli si richiede un refreshment oppure un corso o corsi, mai fatti dallo stesso, che nel frattempo sono diventati obbligatori e quindi il marittimo, nel rispetto della normativa, si deve adeguare.
Da tenere conto che se un marittimo fa uno o più corsi richiesti per l’adeguamento, NON DEVE rispettare gli altri requisiti di questa sezione….. “O fai una cosa … O fai l’altra!!”….”

O “(quindi in alternativa)”

.5 aver completato un periodo di imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di non meno di tre mesi nella posizione (capacity) di soprannumero, o in un grado di ufficiale, inferiore a quello per il quale il certificato posseduto è valido, immediatamente prima di assumere il grado per il quale esso è valido.
“SPIEGAZIONE:… Significa che un marittimo può ottenere il rinnovo del proprio certificato IMO, essendo stato imbarcato su una nave in posizione di sovrannumero (quindi in più alla persona già imbarcata secondo Ruolino e avente lo stesso titolo) secondo il ruolo descritto dal proprio certificato oppure nel ruolo inferiore….. La DL 136 Allegato IV dice al Punto 2 Lettera b)… che tale periodo deve essere effettuato negli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del certificato stesso …. e inoltre, al Punto 4, se il marittimo non ha altri periodi d’imbarco o comunque non raggiunge i 6 mesi nei 5 anni, egli deve sostenere tutti i corsi STCW previsti al momento entro un anno dalla scadenza…. Ma dove è scritto nella STCW???

MOLTO IMPORTANTE: Da considerare che i requisiti della STCW sono “O…O” cioè che il marittimo “O fa una cosa… O fa l’altra!”….”

--- QUESTIONE 2 ---

Regola I-15 della STCW Emendamenti Manila 2010
Disposizioni Transitorie

1 Fino al 1 Gennaio 2017 un Contraente PUO’ continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare
(endorsement) i certificati in conformità con le disposizioni della Convenzione che
applicava immediatamente prima del 1 Gennaio 2012 nei riguardi di quei marittimi che
hanno incominciato un approvato servizio a bordo, un approvato programma di istruzione e
addestramento o un approvato corso di addestramento prima del 1 Luglio 2013

2 Fino al 1 Gennaio 2017 un Contraente PUO’ continuare a rinnovare e riconvalidare certificati
e convalide (endorsement) in conformità con le disposizioni della Convenzione che
applicava immediatamente prima del 1 Gennaio 2012
“SPIEGAZIONE… Considerando in particolar modo il Punto 2, significa che l’Italia, come altri paesi firmatari della STCW, PUO’ rinnovare e riconvalidare i certificati secondo la convenzione precedente alla “STCW Emendamenti Manila 2010” e cioè la STCW 78/95, quindi rinnovarli senza restrizioni per 5 anni e con i requisiti da essa imposti (in Italia attraverso la Circolare Ministeriale n.17 del 17 Dicembre 2008), senza il limite del 31 Dicembre 2016, che costituisce solo un termine di adozione normativa. Dal 1° Gennaio 2017, ogni paese firmatario DOVRA’ adottare OBBLIGATORIAMENTE la STCW Emendamenti Manila 2010, il che significa che per molti marittimi che rinnoveranno le certificazioni prima del 2017, secondo quanto espresso da queste disposizioni, potrebbero fino ad allora rinnovare i certificati per 5 anni (fino al 2022), adottando le vecchie legislazioni… cioè STCW 78/95 e quindi Circolare Ministeriale n.17 del 17 Dic ’08.
SIGNIFICA che contrariamente a quanto disposto dal Decreto Legge n.136 del 07 Luglio 2011, che discrimina tutti quei marittimi che sono imbarcati su unità sotto i 500GT o svolgono EQUIPOLLENZE, la Circolare n.17 permetteva ad essi di rinnovare i propri certificati dopo un periodo di attività di soli 12 mesi nei 5 anni di validità del certificato IMO e senza nessun limite di stazza, come peraltro stanno continuando a fare gli altri paesi. E’ sufficiente un modesto imbarco su piccolo yacht di 24 mt per rinnovare un qualsiasi titolo, ottenuto a suo tempo con i requisiti richiesti dal codice della Navigazione.”


“DOPO LE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI, che non sono altro che la spiegazione di quanto definito dall’ultima versione della STCW, NON SI CAPISCE inoltre la Circolare n.008 del Comando Generale delle CP, dove al Punto 3 sottolinea la volontà di chiarire le Disposizioni Transitorie citate sopra.”
…… 3 Al fine di chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni transitorie sopra citate, ed allo scopo di conseguire il risultato di una un’ uniformità di applicazione da parte dei singoli Stati delle disposizioni, anche al fine di evitare possibile difformità nel corso dei controlli delle certificazioni possedute dai marittimi, l’IMO ha emanato due circolari (STCW 7/Circ.16 e 17 del 24 maggio 2011) che chiariscono e definiscono…”.. omissis..”…. si riportano, di seguito, le modalità da osservare per il rilascio ovvero il rinnovo delle certificazioni per il personale marittimo:
• I marittimi in possesso di certificati IMO rilasciati ai sensi alle disposizioni della Convenzione STCW 78/95 “(e quindi secondo Circolare Ministeriale n.17 del 17 Dicembre ’08)”, vigenti prima del 1 gennaio 2012, quindi prima dell’entrata in vigore degli Emendamenti Manila, potranno continuare ad ottenere il rinnovo della certificazione posseduta in base alla predetta normativa “(cioè sempre secondo la suddetta Circolare Ministeriale n.17)”. La data di validità dei certificati non potrà andare oltre il 01 Gennaio 2017 “(E dove è scritto?? La STCW Emendamenti Manila 2010, alla Regola I-15 Punto 2 dice, come già indicato, che un paese puo’ continuare a utilizzare le vecchie norme, quindi STCW 78/95, in Italia via Circolare Ministeriale n.17… omissis… fino al 01 Gennaio 2017!!! Quella è la data di adozione OBBLIGATORIA della nuova normativa STCW…”
• I marittimi in possesso di certificati rilasciati in accordo con le disposizioni della Convenzione STCW 78/95….”..omissis..”…. e che possiedono i requisiti stabiliti dagli Emendamenti Manila potranno ottenere il rinnovo della certificazione posseduta anche oltre il 01 Gennaio 2017 “(v. sopra…. Gli Emendamenti Manila SONO OBBLIGATORI dal 2017! )”
• I marittimi che iniziano l’attività di navigazione ovvero un corso di studi e di addestramento ovvero un corso di formazione prima del 01 Luglio 2013 potranno ottenere la relativa certificazione in accordo con le disposizioni della Convenzione STCW 78/95….”..omissis..”… la validità della certificazione non potrà superare la data del 01 Gennaio 2017 “…E’ corretta la prima parte ma… il Comando Generale delle CP continua ad imporre il limite di validità dei certificati nel 01 gennaio 2017….”
• I marittimi che iniziano l’attività di navigazione ovvero un corso di studi e di addestramento ovvero un corso di formazione dopo il 01 Luglio 2013 dovranno essere in regola con le nuove disposizioni e quindi potranno ottenere la relativa certificazione con validità superiore al 01 Gennaio 2017
E’ evidente quindi, come la data di validità delle certificazioni assuma la funzione di esplicitare, in particolare nel corso delle attività di controllo, se il marittimo sia in possesso o meno dei nuovi requisiti stabiliti dagli Emendamenti Manila.
“CONCLUSIONI…Sostanzialmente, la Circolare del Comando Generale delle Capitanerie di Porto GENERA CONFUSIONE perchè rende quasi OBBLIGATORIA l’adozione della STCW Emendamenti Manila 2010 (quando invece lo sarà nel 2017) pena la validità del proprio certificato entro il 31 Dicembre 2016!!! . Chi rinnova il proprio certificato o lo ha già fatto, rispettando i requisiti della nuova STCW Emendamenti Manila, ottiene il rinnovo del proprio certificato per 5 anni. Ad esempio, se un marittimo con certificato IMO ottenuto nel Febbraio 2009, NON EFFETTUA uno o più corsi OBBLIGATORI con la STCW Emendamenti Manila 2010 prima del Febbraio 2014, rinnova il proprio certificato fino al 31 Dicembre 2016…. quando in realtà, gli dovrebbe essere rinnovato fino al Febbraio 2019 e… SOLO ALLORA, dovrà seguire i requisiti della nuova STCW…
Si evince che anche per coloro che hanno un certificato ottenuto nel Dicembre 2011 e in scadenza nel Dicembre 2016, DEVONO OTTENERE IL RINNOVO secondo la vecchia STCW 78/95… proprio perché la nuova Convenzione ha validità dal 01 Gennaio 2012 MA E’ OBBLIGATORIA dal 2017….. Tale comportamento risulta essere forse un ABUSO o la solita CATTIVA INTERPRETAZIONE di questo paese che IN MANIERA DUBBIA interpreta al solito le normative internazionali.”

--- QUESTIONE 3 ---

Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (ILO-MLC, 2006)
Regola 2.8 Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilità di impiego della gente di mare

Obbiettivo: promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonché le possibilità di impiego della gente di mare.
1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali atte a promuovere l’occupazione del settore marittimo e ad incoraggiare l’avanzamento di carriera e lo sviluppo delle attitudini professionali nonché a potenziare le possibilità di impiego della gente di mare residente nel suo territorio
“SPIEGAZIONE…. Significa che l’Italia, firmataria di questa Convenzione come altri paesi, DEVE creare degli strumenti, delle leggi che incentivino il lavoro marittimo e la crescita professionale… ma il Decreto Legge 136 del 07 Luglio 2011 Allegato IV (DL 136 All.IV) NON PARE che segua questa filosofia anzi… è in NETTO CONFLITTO poiché PUNISCE coloro che non riescono a raggiungere i requisiti per rinnovare i propri certificati IMO, magari per carenza di lavoro…. mentre lo spirito della STCW Emendamenti Manila 2010 pare sia quello di riconvalidare i certificati IMO con un minimo impegno (ricordate “O…O”) con lo scopo che il marittimo mantenga determinati standard imposti dalla stessa e che continui a fare esperienza….. CHE RAZZA DI LEGGE E’ IL DL 136 quando di fatto ti toglie il lavoro? Dove è il rispetto della Costituzione, ad esempio, nell’art.35 (…. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro… omissis…)”

Standard A 2.8 – Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilità di impiego della gente di mare

1. Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonché le opportunità di impiego della gente di mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente.
“SPIEGAZIONE… Significa quanto detto sopra!! Ma l’Italia in che modo interviene incentivando l’impiego del marittimo italiano??? La grande parte delle compagnie marittime imbarca personale straniero tra la bassa forza o nel personale di servizio e anche a livello di ufficiali… avviene la stessa cosa grazie anche all’adozione del doppio registro che permette così alle stesse di risparmiare notevoli cifre nei costi del personale. Nella nautica e quindi nel diporto stiamo assistendo da anni ad una nuova legislazione che non ha certo incentivato l’impiego di marittimi sulle unità da diporto. E’ sufficiente leggere gli art. 35 e 36 del Codice della Nautica da Diporto….”

Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina. SIGNIFICA CHE SULLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IL RUOLINO EQUIPAGGIO NON ESISTE PIU’ (come invece avveniva anni fa) ED E’ CERTA LA POSSIBILITA’ CHE SI SVILUPPI LAVORO AL NERO!!!

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. …. MENOMALE, MA QUANTE NAVI DA DIPORTO ITALIANE CI SONO ???

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. …. ANCHE QUESTA E’ UNA VERGOGNA!! QUALSIASI MEMBRO DELL’EQUIPAGGIO DEVE AVERE UN LIBRETTO DI NAVIGAZIONE E CERTIFICATO STCW!!

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. …. BENISSIMO!! MA AL PERSONALE MARITTIMO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO IMO DEVE ESSERE RICONOSCIUTA…. ANCHE NEL CASO DI UNA PROVA IN MARE DI UN CANTIERE NAVALE (v. STCW Sez.A-I-11 Paragrafo 2)”

2. Le politiche indicate al paragrafo 1 del presente Standard hanno lo scopo di aiutare i marittimi a migliorare le proprie competenze, qualifiche e possibilità di impiego.
3. Ogni Stato Membro, dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, stabilisce degli obiettivi chiari in materia di orientamento, educazione e formazione professionale, inclusa la formazione continua, della gente di mare le cui le funzioni a bordo della nave hanno essenzialmente attinenza con la sicurezza dell’esercizio e della navigazione della nave.
“COMMENTO…. E’ forse quello che è successo per la realizzazione del DL 136… forse, la consultazione di alcune organizzazioni di armatori ha portato a creare una legge che avvantaggia loro e l’ingresso di personale straniero (quindi minor costi armatore)… perché in questo caso, il marittimo non ha nessun vantaggio. Il Paese Membro DEVE crescere il proprio personale marittimo attraverso l’esperienza, i corsi,ecc.. come stabilito dalla STCW, ma in questo caso l’Italia NON INTERPRETA nemmeno in modo corretto la stessa Convenzione. “



Linea guida B2.8 – Sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali e possibilità di impiego
della gente di mare

Linea guida B2.8.1 – Misure atte a promuovere lo sviluppo delle carriere e delle attitudini
professionali nonché le possibilità di impiego della gente di mare

1. Le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi enunciati nello Standard A2.8 potrebbero
includere:
a) accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione professionale conclusi con un armatore
o una organizzazione di armatori; “COMMENTO…. In questo caso ci vorrebbe però l’obbligo del Ministero ad assumere personale nazionale e non straniero, ma con il doppio registro… come la mettiamo?”
b) disposizioni miranti a promuovere l’occupazione grazie alla creazione e all’aggiornamento
di registri o elenchi, per categoria, dei marittimi qualificati;
“COMMENTO… nella nautica, come detto prima, vi è una legislazione che è beffarda. Anche il diporto è un tipo di attività marittima sebbene turistica ed è una gran risorsa… ma grazie ad un Codice della Nautica così fatto…. Con una moltitudine di imbarcazioni, dove stanno i ruolini equipaggio??? Scomparsi… ma per facilitare cosa? La vendita di tali unità poiché NON OBBLIGATE DA EQUIPAGGI PROFESSIONALI…. O sbaglio? “
c) la promozione di opportunità, sia a bordo sia a terra, per perfezionare la formazione
professionale dei marittimi al fine di sviluppare la loro attitudine professionale e di dotarla
di competenze trasferibili allo scopo di assicurare e mantenere un’occupazione adeguata, di
migliorare le individuali prospettive di occupazione e di adattarsi all’evoluzione tecnologia
e alle condizioni del mercato del lavoro del settore marittimo.
“COMMENTO…. Vi sono poche opportunità di lavorare a terra ma se ci sono, ad esempio nei cantieri navali, vengono DISCRIMINATE a causa della DL 136 che obbliga i possessori di un certificato IMO a svolgere un’attività di almeno 36 mesi (ammesso che il marittimo riesca) nei 5 anni di validità dello stesso certificato… legge in netto contrasto con la STCW Emendamenti Manila 2010 (Sez. A-I-11 Par. 2) “…aver svolto mansioni (functions) considerate equivalenti al periodo d’imbarco richiesto nel paragrafo 1.1…” cioè 12 mesi!!
In che modo l’Italia incentiva le attività alternative????”

Linea guida B2.8.2 – Registro dei marittimi

1. Qualora esistano registri o elenchi per la gestione dell’occupazione della gente di mare, tali
registri o elenchi dovrebbero comprendere tutte le categorie professionali dei marittimi secondo
le modalità stabilite dalla legislazione o pratica nazionale o dalle contrattazioni collettive.
2. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe avere priorità di arruolamento per il
lavoro marittimo.
3. La gente di mare iscritta su tali registri o elenchi dovrebbe essere disponibile a lavorare secondo
le modalità stabilite dalla legislazione o dalla prassi o dalle contrattazioni collettive.
4. Nei limiti di quanto consentito dalla legislazione nazionale, il numero dei marittimi inseriti in
tali registri o elenchi dovrebbe essere revisionato periodicamente in modo da raggiungere un
livello adeguato alle esigenze dell’industria marittima.
5. Qualora si rivelasse necessaria una riduzione della consistenza dei marittimi su tali registri o
elenchi, si dovrebbero adottare tutte le possibili misure atte a prevenire o a ridurre al minimo gli
effetti pregiudizievoli per la gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del
paese interessato
“SPIEGAZIONE… Significa che tutti coloro che svolgono “qualsiasi mestiere” a bordo DOVREBBERO essere iscritti nella Gente di Mare, quindi in possesso di Libretto di Navigazione, avere priorità rispetto ad altri NON IN POSSESSO di tali requisiti… ed essere impiegati nel lavoro marittimo IN REGOLA. Inoltre il numero dei marittimi dovrebbe essere tale da coprire il fabbisogno nazionale MA QUESTO viene bypassato attraverso l’adozione di normative che agevolano l’acquisizione di personale straniero o, nel caso della nautica, nell’adozione dell’IMPROVVISAZIONE!”


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VESSAZIONI NORMATIVE IN MATERIA IMO (dal 01 Marzo 2016)
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La petizione "Marittimi vessati dalle leggi vigenti in materia di certificazioni IMO" è nata il 24 Dicembre 2013, in particolare contro il D.Lgs.136 del 07 Luglio 2011. Da allora l'amministrazione italiana ha emanato due decreti:

- D.Lgs.71 del 12 Maggio 2015: un decreto che doveva essere l'evoluzione naturale del famoso D.Lgs.136/2011 ma che in realtà non lo è stato. Un decreto vuoto e caotico che pare stabilire alcune linee guida sulla formazione dei marittimi ma, nella consapevolezza che non lo legga nessuno, è incomprensibile e non stabilisce, ad esempio, le nuove regole per rinnovare i certificati di competenza. Infatti, nonostante l'art.25 decreti l'abrogazione del D.Lgs.136/2011, l'art.28 lo rimette in ballo con il suo Allegato IV, permettendo alle amministrazioni di continuare ad adottare le norme discriminanti relative al rinnovo dei certificati IMO fino alla fine del 2016.

- D.M. 51 del 01 Marzo 2016: è l'ultimo decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In un gioco simile a quello del poker dove i protagonisti rimangono sempre gli stessi, marittimi da un lato e amministrazione dall'altro, il Ministero mischia di nuovo le carte a suo favore e non certo nella salvaguardia dei marittimi.

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IL DECRETO MINISTERIALE 51 del 01 Marzo 2016
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Lo stesso decreto è ancora più vessatorio del D.Lgs.136/2011:

- Art.1: Si applica ai "lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza, del certificato di addestramento o della prova documentale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71.".
NOTA: In realtà il MIT, per una cattiva interpretazione dell'Art.III della STCW, non riconosce la navigazione effettuata su unità da pesca e su unità da diporto private, discriminando tale attività comunque regolata da contratti di lavoro nazionali. Il marittimo è una figura unica che va dove il lavoro lo chiama. traffico, diporto, pesca, attività equipollenti. In Spagna esiste una normativa riguardante il diporto che limita la patente nautica a 24 mt. Oltre tale lunghezza si deve obbligatoriamente essere in possesso di una abilitazione STCW adeguata, e comunque se un marittimo imbarca per fini lavorativi (quindi registrato nella lista equipaggio) deve avere una certificazione che dimostri di potere svolgere quella funzione (in Spagna non esiste un Certificato del Diporto. Potrebbe creare ,come avviene in Italia, solo confusione). Non parliamo della Gran Bretagna, dove attraverso una semplice patente nautica , seguendo un certo tipo di percorso, si arriva ad ottenere un Certificato IMO traffico 3000 GT per la coperta e 3000kw per la macchina, e non risulta che l'EMSA abbia aperto procedure di infrazione nei confronti di questi due paesi. Tutto questo per dimostrare che non esistono limitazioni alla STCW che si applica al personale marittimo e non alla nave.
L'articolo III della suddetta Convenzione dice semplicemente che non è richiesto, non che non si può applicare. Quella tipologia di navi non è soggetta ad un PSC quindi giustamente viene specificato che non è necessario che abbiano personale marittimo con Certificato IMO.
Siamo dell'opinione che il possesso del certificato anche a quel personale aumenterebbe la professionalità e di conseguenza la sicurezza della navigazione ma non è un obbligo tuttavia di fatto succede, poiché anche in Italia l’autorità marittima richiede un Certificato di Competenza per poter imbarcare anche su uno yacht privato, quindi perché non riconoscere la navigazione quando lo stesso lavoratore marittimo assolve alle “funzioni” indicate nel certificato indipendentemente dal tipo di unità?

- Art.2: "Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71"
NOTA: Si riferisce all'articolo 2 del suddetto decreto, che a sua volta fa riferimento in maniera non conforme alla regola I/1 del codice STCW. Le definizioni date dovrebbero essere identiche a quelle dellaConvenzione!

- Art.3 comma 1: "Il certificato di competenza di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo dei capitoli II e III della Convenzione STCW ha validità di cinque anni dalla data di rilascio"
NOTA: Questi due capitoli descrivono i requisiti minimi obbligatori per la certificazione del personale di coperta e di macchina secondo l'abilitazione di competenza e vanno rinnovati come da Convenzione ogni 5 anni. Non è giustificabile la scadenza al 31 Dicembre 2016 poiché NON CONFORME con quanto indicato nella Regola I/15 ed inoltre subentra un grosso problema di valutazione sul conteggio dell’attività svolta

- Art.3 comma 2: "Il certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 della Convenzione STCW ha validità di cinque anni dalla data di rilascio"
NOTA: Queste due regole riguardano gli ufficiali e i comuni imbarcati su navi chimichiere e petroliere (la V/1-1), e gasiere (la V/1-2) devono rinnovarlo solo gli ufficiali, i quali devono dimostrare l’addestramento attraverso le tabelle specifiche dedicate (esperienza di servizio o su nave scuola o, addestramento al simulatore o, corso di addestramento). E le navi passeggeri (Regola V/2)?

- Art.3 comma 3: "La validità del certificato di addestramento e della prova documentale è stabilita dai decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della convenzione STCW"
NOTA

Regola VI/1 STCW
Requisiti minimi obbligatori per la familiarizzazione di sicurezza, addestramento basico e istruzioni per tutti i marittimi
(SPIEGAZIONE: La regola detta le basi generali dicendo che i marittimi dovranno ricevere una familiarizzazione di sicurezza, un addestramento di base secondo la sezione sottostante e un Certificato di Addestramento specifico)
Sezione A-VI/1
Requisiti minimi obbligatori per la familiarizzazione di sicurezza (safety) , addestramento di base e istruzioni per tutti i marittimi
3. Ai marittimi qualificati in conformità con il paragrafo 2 nell’addestramento basico, sarà richiesto ogni 5 anni, di fornire l’evidenza di aver mantenuto i richiesti standards di competenza per svolgere i compiti (tasks), doveri (duties) e responsabilità elencati nella colonna 1 delle tavole A-VI/1-1 e A-VI/1-2 3.
4. I Contraenti possono accettare l’addestramento a bordo e l’esperienza per mantenere il richiesto standard di competenza
(SPIEGAZIONE: Quindi non occorre ripetere il corso specifico se il marittimo dimostra di essere addestrato con esperienza documentata, simulazione o corso di addestramento)


Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio dei certificati di perizia (proficiency) sui mezzi di salvataggio, battelli di emergenza (rescue boats) e battelli di emergenza veloci (fast rescue boats)
(SPIEGAZIONE: La regola detta i requisiti minimi come età minima, periodo d’imbarco e requisiti da tabelle specifiche, ecc. Poi lo stesso marittimo deve dimostrare la competenza e le capacità secondo la sezione sottostante)
Sezione A – VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio dei certificati di perizia (proficiency) per i mezzi di salvataggio, battelli di emergenza (rescue boats) e battelli di emergenza veloci (fast rescue boats)
Perizia (proficiency) per i mezzi di salvataggio (survival craft) e battelli di emergenza (rescue boats) diverse dai battelli di emergenza veloci (fast rescue boats)
comma da 1 a 4 e da 7 a 10
(SPIEGAZIONE: Il certificato di addestramento deve essere rinnovato ogni 5 anni. Viene accettato il training a bordo con documentazione quindi il Certificato è rinnovato secondo le tabelle dedicate attraverso le esercitazioni oppure il refreshing)


Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori per l’addestramento nella lotta antincendio avanzata
(SPIEGAZIONE: La regola detta le basi generali dicendo che i marittimi devono aver completato un addestramento specifico secondo la sezione sottostante ed ottenere un Certificato di Addestramento specifico)

Sezione A-VI/3
Addestramento minimo obbligatorio nella lotta antincendio avanzata
Comma da 1 a 4: Indicazioni per l’addestramento specifico del marittimo
Comma 5: ogni 5 anni il marittimo dovrà fornire l'evidenza di avere mantenuto lo standard di addestramento
Comma 6: i paesi contraenti possono accettare l'addestramento a bordo
(SPIEGAZIONE: Quindi Il Certificato di Addestramento deve essere rinnovato ogni 5 anni. Viene accettato il training a bordo con documentazione quindi il Certificato è rinnovato secondo le tabelle dedicate attraverso le esercitazioni oppure il refreshing)


Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario (medical first aid) e all’assistenza medica (medical care)
(SPIEGAZIONE: La regola detta le basi generali dicendo che i marittimi devono aver completato un addestramento specifico secondo la sezione sottostante ed ottenere un Certificato di Addestramento specifico)

Sezione A-VI/4
Requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario (medical first aid) e assistenza medica (medical care)
Comma da 1 a 3: Indicazioni e competenze necessarie per l’addestramento al primo soccorso sanitario Comma da 4 a 6: Indicazioni e competenze necessarie per l’addestramento all’assistenza medica
(SPIEGAZIONE: Non è richiesto nessun rinnovo dei certificati ma bensì pratica come indicato nelle tabelle specifiche. Il rinnovo dei certificati potrebbe essere giustificato con l’entrata in vigore di nuove tecniche o programmi differenti da ciò che è stabilito nelle tabelle specifiche)


Regola VI/5
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di perizia (proficiency) per ufficiali alla sicurezza di bordo (ship security officers)
(SPIEGAZIONE: La regola chiede un periodo d’imbarco minimo per l’ottenimento del certificato e di soddisfare gli standard minimi indicati nella sezione sottostante)

Sezione A-VI/5
Requisiti minimi di competenza per il rilascio dei certificati di perizia (proficiency) per gli ufficiali alla sicurezza di bordo (ship security officers) Gli standard di competenza richiesti sono quelli indicati nelle tabelle specifiche: conoscenza, raggiungimento della competenza e addestramento
(SPIEGAZIONE Non è richiesto né indicato nessun rinnovo del Certificato di Addestramento)


Regola VI/6
Requisiti minimi obbligatori per l’addestramento e le istruzioni relative alla sicurezza (security) per tutti i marittimi
Requisiti minimi obbligatori relativi alla sicurezza per tutti i marittimi che imbarcano su navi conformi con il codice ISPS
(SPIEGAZIONE: La regola chiede una familiarizzazione e un addestramento specifico secondo la sezione sottostante. Un Certificato di Addestramento deve essere rilasciato ed un confronto di alcune qualifiche professionali è richiesto nel rispetto delle tabelle specifiche legate alla suddetta regola)

Sezione A-VI/6
Requisiti minimi obbligatori per l’addestramento e l’istruzione relative alla sicurezza (security) per tutti i marittimi Indicazione degli standard di competenza per l’addestramento alla familiarizzazione alla sicurezza contro minacce o eventi anche di pirateria su navi obbligate dal Codice ISPS.
Conoscenza delle procedure e presa di coscienza come parti attive dell’emergenza in atto. Familiarizzazione con un ufficiale superiore presente a bordo. Successivamente addestramento di consapevolezza alla sicurezza secondo le tabelle specifiche dedicate
(SPIEGAZIONE: Non e previsto nessun rinnovo del Certificato di Addestramento)


- Art.3 comma 4: "Il certificato di addestramento di comune di guardia di coperta, marittimo abilitato di coperta, comune di guardia in macchina, marittimo abilitato di macchina, comune elettrotecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo dei capitoli II e III della convenzione STCW non sono soggetti a scadenza"
NOTA: Come già menzionato, in questo articolo al comma 2, manca la regola V/2 che riguarda ufficiali e comuni imbarcati su navi passeggeri i quali devono, a scadenza quinquennale, dimostrare l'evidenza di avere raggiunto lo standard richiesto o effettuare un refresh training in conformità con i paragrafi 4-6-7 della Regola V/2 della Convenzione.

- Art.4 comma 1: "Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato. Il certificato è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dei corsi di addestramento richiesti per il certificato di competenza da rinnovare e degli eventuali corsi di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente al momento del rinnovo del certificato"
NOTA La norma vigente risulta essere sicuramente la Convenzione STCW 78/95 poiché il Paese membro, attraverso le disposizioni della Regola I/15 è autorizzato ad utilizzare la suddetta versione della Convenzione. La STCW 2010 Manila Amendments risulta, come indicato, obbligatoria solo dal 2017. Quali sono i corsi richiesti attualmente dalla STCW 78/95 per il rinnovo del Cert.IMO?
Se i corsi richiesti dall’Amministrazione sono quelli indicati da Manila 2010, al marittimo può essere rinnovato comunque il Cert. IMO per 5 anni (come da Regola I-15), inserendo però le LIMITAZIONI.
Inoltre non è obbligatorio fare corsi STCW per l’ottenimento di Certificati di Addestramento inutili se nella propria attività lavorativa non servono!

- Art.4 comma 2: "2. Il lavoratore marittimo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve aver anche effettuato, alternativamente, i seguenti periodi di navigazione:
a) dodici mesi, nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;"
NOTA: Attenzione! L’Art.III della Convenzione STCW dice un’altra cosa (v. nota all’Art.1 di questo decreto) e inoltre i 12 mesi non sono l’unico requisito valido per il rinnovo del Certificato di Competenza.

"b) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
c) tre mesi in soprannumero, nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido" NOTA: Attenzione! Il suddetto comma c) di questo articolo non è conforme al Punto 1 comma 5 della Sezione A-I/11. I requisiti per il rinnovo del certificato di competenza, come anche da Art.12 comma 1 del D.Lgs.71, in regola con il certificato medico (visita biennale) paragrafo 2 comma a-b-c dovrebbero rispecchiare fedelmente le disposizioni scritte nella sezione A-I/11 che riportiamo qui sotto:

Sezione A-I/11
Riconvalida dei certificati Competenza professionale

1 La competenza professionale continua, come richiesta dalla Regola I/11, dovrà essere stabilita da:
.1 un periodo d’imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di almeno:
.1.1 un totale di 12 mesi nei precedenti cinque anni, o
.1.2 un totale di tre mesi nei precedenti sei mesi immediatamente prima della riconvalida; o
.2 aver svolto mansioni (functions) considerate equivalenti al periodo d’imbarco richiesto nel paragrafo 1.1, o
.3 superare un test appropriato; o
.4 completare con successo un corso o corsi approvati di addestramento o
.5 aver completato un periodo di imbarco approvato, svolgendo le funzioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di non meno di tre mesi nella posizione (capacity) di soprannumero, o in un grado di ufficiale, inferiore a quello per il quale il certificato posseduto è valido, immediatamente prima di assumere il grado per il quale esso è valido.

2 I corsi di rinfrescamento (refreshment) e di aggiornamento richiesti dalla regola I/11 dovranno essere approvati e includere i cambi nelle pertinenti norme nazionali e internazionali relative alla sicurezza della vita in mare, sicurezza (security) e la protezione dell’ambiente marino e prendere in considerazione ogni aggiornamento dello standard di competenza interessato

3 La continua competenza professionale per le cisterne (tankers) come richiesto secondo la regola I/11, paragrafo 3, sarà stabilita da:
.1 approvato periodo di imbarco, svolgendo i compiti (duties) appropriati al certificato per la cisterna (tanker) o convalida (endorsement) posseduta, per un periodo totale di almeno 3 mesi nei precedenti 5 anni, o
.2 aver completato con successo un pertinente corso o corsi di addestramento approvato


- Art.5 comma 1: "Il rinnovo del certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle regole V/1-1, V/1-2, è effettuato dall'autorità marittima che ha rilasciato il certificato, previa verifica dei seguenti requisiti... omissis"
NOTA: E la Regola V/2 per le navi passeggeri?

- Art.6 lettera a): "Il certificato di competenza può essere rinnovato anche in mancanza del requisito della navigazione richiesto dall'art. 4 del presente decreto, nel caso in cui il lavoratore marittimo:
a) ha svolto le funzioni equivalenti di cui all'art. 7 del presente decreto;"
NOTA: Alcune attività equipollenti sono molto discutibili (v. nota all’articolo)

- Art. 6 lettera b): "b) ha sostenuto l'esame richiesto per l'abilitazione posseduta di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71."
NOTA:
Art. 5 del D.Lgs.71/2015
Disposizioni generali in materia di addestramento
3. Le autorità competenti di cui all’articolo 3 con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;

Cosa significa l’articolo sopra? Non vi è nessuna indicazione circa i programmi di studio, le procedure e il tipo di esami ma soprattutto è profondamente sbagliato il concetto!
Prima di tutto la Sez.A-I/11 prevede eventualmente un test e non un esame di stato!
L’Amministrazione dovrebbe valutare che il suddetto test fosse facilmente integrato con un corso dal costo irrisorio tipo HELM, già adottato dai paesi anglosassoni, che verifica in modo non traumatico le capacità del marittimo sicuramente possedute.
Inoltre se il marittimo ha un Certificato di Competenza in scadenza, ha già sicuramente sostenuto il relativo esame o di titolo professionale o di abilitazione IMO, praticamente identici per formazione ma il primo non più riconosciuto.
Ricordiamo che il titolo professionale è una qualifica che non può essere cancellata ma di fatto ciò è avvenuto illegittimamente con il decreto Bianchi.
Dopo il 2007 gli esami sostenuti dai marittimi hanno permesso il solo rilascio dei certificati IMO e non di titoli a vita: le Certificazioni IMO sono abilitazioni a scadenza e con gli ultimi decreti chi non riesce a rinnovare un Cert. IMO perde assolutamente tutto e questo non rientra nello spirito della Convenzione, fondato sulla promozione della figura professionale del marittimo.
Lo spirito è quello di promuovere il lavoratore marittimo per un suo stimolo professionale e come esempio per i giovani marittimi che si avviano a questa carriera Oppure, diversamente da quanto detto sopra, il marittimo o aveva un certificato falso ed esercitava una professione in maniera abusiva oppure parliamo semplicemente di dover dimostrare di essere capaci di fare ancora il compito svolto nella funzione per la quale fu rilasciato il certificato e lo possiamo fare con prove documentali ed un eventuale test, ma non un esame!
La STCW parla molto chiaro! In nessun capitolo o sezione della Convezione si trova niente al riguardo. Le indicazioni per il rinnovo dei certificati di competenza sono solamente nella Sezione A-I/11, con diverse opzioni e con la regola della “O…O”, cioè o una cosa oppure l’altra. (v. nota inserita Sezione A-I/11 Riconvalida dei certificati all’Art.4 Punto 2 comma c))

- Art.7 comma 1: "1. Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto, le seguenti occupazioni alternative, svolte per almeno trenta mesi (sulla base di quale regola sono stabiliti in trenta mesi?) nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:"
NOTA: Nella Sezione A-i/11 al Punto 1 comma 2 la convenzione recita: “… .2 aver svolto mansioni (functions) considerate equivalenti al periodo d’imbarco richiesto nel paragrafo 1.1 …” cioè 12 mesi di imbarco.
NOTA: Come possono essere richiesti 30 mesi di attività considerando anche l’offerta sul mercato e la carenza di lavoro? E dove è scritto il periodo nel suddetto punto?

"a) personale militare in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto;"
NOTA: Riportiamo di seguito l’articolo della convenzione dedicato alla sua applicazione ai lavoratori marittimi:
Articolo III della Convenzione STCW 2010 Emendamenti Manila
Applicazione
La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi naviganti in mare (seagoing ships) autorizzate a battere la bandiera di un Contraente (Party) , ad eccezione di quelli imbarcati:
a) Navi da guerra, ausiliarie della marina militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato ed impiegate solo per per servizi governativi non commerciali.
NOTA: Non si riesce a capire per quale motivo si riconosca questa attività al personale CP quando la stessa è palesemente in conflitto con quanto scritto nell'articolo III dell'STCW. O meglio, se si ritiene che il campo di applicazione faccia divieto al riconoscimento della navigazione ai marittimi regolarmente imbarcati con contratto di arruolamento su unità da diporto ad uso privato perché allora si contraddice questo principio.
Si noti che il personale imbarcato su navi della marina militare non ha l’obbligo di certificazione IMO. Siamo in presenza di una contraddizione: si toglie da una parte, ai marittimi naviganti su unità in attività da diporto non in attività commerciale ma con un regolare contratto di lavoro, e si fa concessione dall’altra parte al personale CP che oltre tutto possiamo stimare effettui una navigazione notevolmente inferiore rispetto ai primi.
Non si riesce nemmeno a capire come un militare sia in possesso di una certificazione civile visto che per avere accesso ad alcuni corsi di addestramento viene richiesto di essere iscritto alla Gente di Mare ed avere effettuato mesi di navigazione in servizio marittimo.
Poi, eventualmente, per quale motivo è riconosciuta l’attività del solo personale delle CP e non quella del personale militare imbarcato su navi della marina militare?
A cosa serve il Certificato di Competenza al personale delle Capitanerie di Porto?
Come tale personale militare riesce a svolgere e mantiene l’addestramento secondo la Convenzione STCW quando non sono obbligati dall’osservarla secondo l’Art.III della stessa Convenzione?

"b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento;
g) personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato;"
NOTA: Inaccettabile! Che differenza c'è tra due identici modelli di yacht, aventi solo una differenza “fiscale” quindi uno commerciale e l’altro privato nonché tecnicamente identici?
NESSUNA, STESSA CONDUZIONE!
L'Art.III della Convenzione STCW dice "si applicherà ai marittimi... ad eccezione di quelli imbarcati" ma, in presenza di marittimo a bordo con Cert.IMO regolarmente imbarcato secondo le norme di bandiera, perché non riconoscere l'attività?
Per quale motivo al comma g) è stata utilizzata la parola NAVI e non UNITA’?
In questo modo, non viene riconosciuta la navigazione effettuata su imbarcazioni da diporto quindi su unità fino a 24mt dove comunque esiste una realtà lavorativa anche se non regolata molto bene dal Codice della Navigazione, il quale non obbliga il proprietario ad avere equipaggio professionale mentre ciò sarebbe invece maggiormente in linea con una convenzione nata per la sicurezza.

L’Art.III non si applica al diporto privato? Allora gli altri paesi comunitari come giustificano la loro differente applicazione? Sbagliano loro o sbaglia il MIT nella sua applicazione?
Come viene giustificato il riconoscimento dell’attività del personale militare delle Capitanerie di Porto nei confronti di quanto si legge nello stesso Art.III considerata l’attività a terra e/o con natanti o piccole unità?

Il contenuto dell’Art.III è noto ma deve essere interpretato secondo uno spirito diverso che non è quello di escludere il personale marittimo che svolge attività su determinate unità!!! (v. nota all’Art.1 del presente decreto)
Come giudicare e giustificare l’attività svolta da coloro che lavorano su piccole unità inferiori comunque a 80 GT o ai 24mt oppure a coloro che fanno lavoro di ufficio, ai piloti che usano imbarcazioni di piccole dimensioni, a ispettori tecnici, direttori di cantiere ecc. ecc. che probabilmente vedono il mare attraverso i quadri appesi nei loro uffici e attraverso qualche modellino delle navi della loro compagnia?
Eppure la loro attività è regolata dal Punto 1 comma 2 della Sezione A-I/11, dove non è indicato nessun periodo specifico. Il MIT ci può spiegare perché adottare parametri molto diversi da quelli indicati nella Convenzione?

- Art.7 comma 2: "2. Il lavoratore marittimo può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare."
NOTA: In pratica il possessore di un certificato IMO che non si riconosce in una delle attività descritte sopra dovrebbe richiedere al MIT se il lavoro che sta svolgendo può essere ritenuto equivalente e sulla base di quale parametro poi viene valutato per essere considerato equivalente?
Esempio 1:
Un sub professionista, ex marittimo in possesso di certificato IMO, ha dovuto cambiare attività per suoi problemi personali ed opera in ambito portuale con regolare autorizzazione della CP e pilotina di servizio. Come considerate la sua attività? Può essere un lavoro equivalente?
Esempio 2:
Un marittimo in possesso di Cert.IMO effettua prove a mare come ufficiale o direttore di macchina o comandante con navi militari in qualità di esterno e non dipendente di quel cantiere navale (quindi in regime di P.IVA o prestazione di manodopera). Il marittimo è autorizzato dalla Capitaneria di Porto di competenza del cantiere navale, il quale ha presentato una lista equipaggio o ruolino come da essa richiesta e accettata. Il ruolino è composto da dipendenti e da esterni, tutti in possesso di certificazione IMO adeguata.
Al personale esterno e non dipendente che di fatto svolge le funzioni come da Certificato IMO, gli è riconosciuta l’attività equivalente?
Sosteniamo che questo comma vada redatto molto bene e non così superficialmente

- Art.7 comma 3: "Il personale di cui al comma 1 e 2 presenta una dichiarazione originale rilasciata dall'Ente competente, dalla quale risultano le seguenti condizioni:
a) trenta mesi continuativi di servizio;"
NOTA: I 30 mesi sono inaccettabili e praticamente non spendibili nell’attuale mercato del lavoro (v. nota al Punto 1 del presente articolo 7).
Stessa cosa vale per la richiesta che questi siano continuativi.
Le attività possono essere soggette ad interruzione ed in questo caso ad un marittimo che nei 5 anni svolge ad esempio, due attività dapprima di 29 mesi e poi di 28 (totale 57 mesi), non gli viene rinnovato il Certificato IMO.
Inoltre, se nel decreto si distinguono attività che necessitano ai fini del rinnovo dei Certificati di Competenza periodi maggiori ai 12 mesi, risulta necessario inserire i principi del cumulo e della proporzionalità tra attività diverse.
Un marittimo potrebbe svolgere nei cinque anni attività diverse d’imbarco su unità al traffico, diporto o equipollenze e non gli può essere chiesta l’esclusività sui periodi indicati per ogni attività.

"b) dettaglio della funzione rivestita;
c) date del servizio."
NOTA: Si ribadisce come sia possibile fare trenta mesi continuativi a bordo di una unita da diporto oppure svolgere comunque un attività equipollente di trenta mesi considerato il momento di grave crisi del settore.
E’ estremamente difficile, e va aggiunto che nel caso di imbarco, fino a pochi anni fa, era possibile rimanere a bordo con riposo in cuccetta, fino a 5 giorni per malattia.
Adesso non è più così e c'è lo sbarco immediato, quindi chi avrà la sfortuna di avere un problema fisico dovrà rimanere a bordo e andare a farsi curare privatamente perché se si presenta in un presidio ospedaliero verrà sbarcato. Con il fatto che dall’autorità ospedaliera viene redatto un atto che attesta il necessario sbarco, è chiaro che l’attività del marittimo, se pur per pochi giorni viene interrotta e quindi viene persa la continuità lavorativa e di conseguenza il rinnovo del Certificato IMO

- Art.8 comma 1: "Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto, e non rinnovato, da meno di quattro anni, e il lavoratore marittimo alla data di scadenza era in possesso del requisito della navigazione di cui all'art. 4, lettera a), del presente decreto, il certificato è rinnovato con la presentazione:"
NOTA: La dicitura sottolineata “…all’art.4, lettera a)…” andrebbe sostituita con la seguente: “… all’art.4 e all’art.6…” poiché anche in questo caso deve essere chiaro che il rinnovo del certificato, anche se scaduto e non ancora rinnovato è valido non solo con i 12 mesi di navigazione ma anche con le attività equipollenti.
Il comma così come scritto è insidioso.
INOLTRE Il suddetto comma è incompleto. Manca la opzione diversa “certificato di competenza scaduto e non rinnovato da meno di 4 anni” ma con requisiti insufficienti. In questo caso come si rinnova? Sosterranno una specie di HELM? Sicuramente non l’esame di titolo.

"a) del certificato in corso di validità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; (Visita Biennale)
b) degli addestramenti previsti dall'abilitazione indicata nel certificato di competenza da rinnovare;
c) di eventuali corsi di aggiornamento e di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente."
NOTA: Quale sarebbe la normativa vigente? La STCW 78/95!!
Ricordiamo che per la A-I/11 basterebbe uno o più corsi di addestramento necessari a rinnovare addirittura il Certificato di Competenza.
Il rinnovo dei corsi di addestramento è regolato dalla Convenzione STCW nell’apposita tabella B-I/2. Sarebbe bene specificare di quali corsi si tratta… A tutti coloro che hanno dimenticato di rinnovare il Cert.IMO e ne hanno fatto richiesta dopo i 3 mesi dalla scadenza naturale NON HANNO POTUTO più svolgere la loro attività oppure hanno dovuto risostenere un esame di stato e i corsi accessori previsti. (Il limite dei tre mesi non era previsto da nessuna parte salvo nella Circ.17 del 17 Dic ‘2008 per i padroni marittimi e meccanici).
Cosa farete quindi con quei marittimi?
Restituire le spese sostenute? Restituire il Cert.IMO?

- Art.8 comma 2: "2. Il quinquennio di validità del rinnovo del certificato di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza del certificato da rinnovare."
NOTA: Nulla osta a che si rinnovino i Certificati di Competenza esistenti e in scadenza il 31 Dic 2016 ponendo eventualmente le LIMITAZIONI se non ancora conformi con STCW 2010 Manila Amendments, visto che la convenzione lo prevede
INOLTRE per i marittimi che si adegueranno già da subito con la versione aggiornata della Convenzione è lecito che il rinnovo dei loro certificati sia effettuato per cinque anni visto che gli stessi risulterebbero riqualificati.
Il marittimo avrebbe poco tempo a disposizione per effettuare il periodo di navigazione per maturare i requisiti per il rinnovo successivo, considerando il periodo di forte criticità di tutti i settori marittimi, ed eventualmente la non cumulabilità dei vari settori riconosciuti come lavoro equivalente.

- Art.8 comma 3: "Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto da più di quattro anni, e non è stato rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto, il lavoratore marittimo sostiene l'esame e gli addestramenti previsti all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, al fine di dimostrare le competenze richieste per l'abilitazione posseduta.
NOTA:
Art. 5 Comma 3 del D.Lgs.71/2015
Disposizioni generali in materia di addestramento
3. Le autorità competenti di cui all’articolo 3 con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: a) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;"
NOTA: Capire quanto scritto nell'articolo 5 risulta essere un impresa assai ardua!!! Il marittimo deve poter risostenere un esame tipo HELM poiché la propria capacità professionale l’ha già dimostrata sostenendo un esame di titolo professionale o abilitazione IMO.
Se voi non svolgete la vostra attività secondo i vostri studi da oltre 4 anni, dovreste ancora una volta sostenere l’esame di Laurea?
Eventualmente è accettabile uno o più corsi di refreshing ma niente di più.
Anche in questo caso è fortemente penalizzante e punitivo per il marittimo dovere sostenere di nuovo un esame che lo stesso ha dato in passato e che lo aveva abilitato a fare le attività richieste per il certificato posseduto.
Quanto enunciato all'articolo 8 di questo decreto non trova riscontro oggettivo in nessun capitolo STCW.

- Art.10: "L'attestato di addestramento conseguito è rinnovato nel caso in cui il lavoratore marittimo è in possesso dei requisiti richiesti dai singoli decreti direttoriali istitutivi dei corsi di addestramento."
NOTA: Quali sono? Perché invece non indicare direttamente la norma STCW? Che significa? L’attestato di addestramento si rinnova automaticamente con il rinnovo del Cert.IMO?

- Art.11 comma 1: "1. Fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi della Convenzione STCW e del Codice STCW, aggiornati dalle risoluzioni n. 1 e n. 2 in premessa, i certificati e la prova documentale di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, hanno validità fino al 1°gennaio 2017."
NOTA: Qual'è la spiegazione?
I Cert.IMO scadono tutti il 31 Dic ’16 perché l’Italia l’ha deciso ma in realtà le disposizioni transitorie contenute in STCW 2010 Emendamenti Manila nella Regola I/15 consentono tranquillamente di rinnovare secondo STCW 78/95 e quindi per 5 anni.
Perché non lo fate? In quale modo applicate i requisiti di rinnovo per un marittimo in possesso di Cert.IMO con scadenza fine 2016?
Esempio: se lo stesso marittimo ha rinnovato il certificato nel febbraio 2016 e la scadenza dello stesso è dopo 10 mesi. Che cosa accade? il Certificato di Competenza viene rinnovato comunque? Lui avrebbe diritto ad un rinnovo fino al febbraio 2021 e i 12 mesi li potrebbe maturare in seguito, anche nell’ultimo anno di validità naturale del certificato. Come vi comportate?

- Art.11 comma 2: "Alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la validità dei certificati di cui al comma 1 è adeguata alla naturale scadenza del certificato originario."
NOTA: Spiegazione? Come può essere così poco chiaro? Si rimbalza da un articolo o legge all’altro/a. Chiediamo SEMPLIFICAZIONE SCRITTA.

Articolo VI della Convenzione STCW 2010 Emendamenti Manila
Disposizioni transitorie
1. (1) Un certificato di competenza (certificate of competency) o di servizio in una posizione (capacity) per la quale la Convenzione richiede un certificato e che prima dell’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente (Party) è emesso in conformità con le leggi di quel Contraente o i Regolamenti Radio (Radio Regulations) dovrà essere riconosciuto valido per il servizio, dopo l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente

2. (2) Dopo l’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di competenza in conformità con le sue precedenti pratiche per un periodo non superiore ai cinque anni.
Tali certificati saranno riconosciuti come validi per lo scopo della Convenzione.
Durante questo periodo di transizione tali certificati saranno rilasciati solamente ai marittimi che hanno incominciato il loro servizio in mare prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nella sezione specifica della nave a cui quei certificati si riferiscono.
L’amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per la certificazione saranno esaminati e certificati in conformità con la Convenzione.
NOTA: In Italia la Convenzione STCW con gli emendamenti di Manila è entrata in vigore il 01/01/2012 quindi i cinque anni partono da quella data non si riesce a capire per quale motivo i certificati siano stati tutti bloccati con scadenza 1/01/2017



CIRCOLARI MINISTERIALI 34 e 35 ESPLICATIVE DEL D.M.51
Un pessimo esempio di maggior discriminazione sui marittimi. Sul suddetto decreto appaiono le linee generali di applicazione del ministero dedicato ma è nelle Circolari Ministeriali 34 e 35, essendo esplicative della norma, che si cela il vero tranello. Il MIT inserisce dettagli non presenti nel decreto, che ne amplificano di fatto l'azione già vessatoria e rimangono eventualmente non individuabili nel caso di un'azione legale.

L'associazione cui fa parte l'autore di questa petizione è in grado di fornire una relazione tecnica completa delle suddette circolari che per l'ennesima volta, esplicative del decreto, violano i diritti costituzionali e di pari opportunità dei marittimi privandoli del proprio strumento di lavoro

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I 16 PUNTI FONDAMENTALI
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PRIMO. Applicazione della convenzione STCW a tutto il personale iscritto alla Gente di Mare nei requisiti minimi indicati dalla convenzione originale per rilasci e rinnovi dei Certificati IMO.
In questi anni il MIT ha massacrato la popolazione marittima italiana.
I requisiti richiesti dalla STCW e dalle direttive comunitarie sono stati aumentati in modo sproporzionato rispetto allo standard minimo richiesto e resi peggiorativi in contrasto allo spirito della Convenzione. A tutt'oggi molti marittimi, dopo essere stati privati del proprio titolo professionale dal Decreto Bianchi del 2007, hanno perso e perderanno la propria abilitazione.


SECONDO. Rilascio e rinnovo dei Certificati di Competenza IMO secondo le disposizioni transitorie di Manila Amendments 2010
Esse sono valide fino alla fine dell’anno per cui i certificati avrebbero potuto essere rilasciati e rinnovati secondo la versione precedente a Manila Amendments già dal 2012, permettendo di evitare il caos legislativo e logistico che il MIT ha invece creato.


TERZO. Nessuna discriminazione delle attività dei marittimi.
La navigazione è valida ai fini del rilascio e rinnovo dei certificati IMO per ogni marittimo che risulti regolarmente imbarcato per un totale di 12 mesi nel quinquennio di validità su unità navali a prescindere:
- dalla bandiera
- dalla destinazione d’uso di quest’ultima;
- dalla stazza dell’unità (sez. Coperta) o potenza di propulsione (sez. Macchina) su cui il marittimo sia imbarcato;
- che l’unità sia ad uso privato oppure in attività commerciale;

OPPURE

deve essere riconosciuta un'attività equipollente in Italia o all'estero purché egli maturi un periodo di 12 mesi regolarmente registrato (e quindi documentabile) nel quinquennio di validità del proprio CoC. Tutte le attività sono cumulabili.


QUARTO. Abolire tutte quelle azioni indicate nelle normative nazionali ed effettuate dalle Capitanerie di Porto, per cui molti marittimi non sono o non saranno più in possesso del loro Certificato IMO originale nonostante il rispetto accertato dei requisiti minimi della Convenzione STCW.
Vale anche per coloro che hanno subito un declassamento dell'abilitazione.
La normativa italiana sui "requisiti minimi" per le certificazioni IMO è assassina dal 2008:

DM 141/2008: Arrivava a chiedere al marittimo 60 mesi di imbarco distinguendo il tipo di attività, la stazza dell'unità o la sua propulsione. Richiedeva 36 mesi continuativi per le attività equipollenti. Dopo 6 mesi, la Circ. Ministeriale 17 ribalta il significato del decreto e permette di rinnovare il proprio CoC con 12 mesi di attività nel quinquennio, quasi in linea con STCW.

D.LGS 136/2011: Le istituzioni ritornano alla carica con la discriminazione: il vecchio requisito dei 60 mesi viene ridotto a 36. Attività equipollenti riconosciute in almeno 36 mesi continuativi. Non vi è cumulo nè proporzionalità: se un marittimo fa imbarchi e attività equipollenti, le due cose non si possono unire.

D.LGS 71/2015: Doveva offrire un cambiamento sulla linea dei nuovi Emendamenti di Manila ma rimane un decreto vuoto. Non dice nulla circa i rinnovi dei CoC che continuano ad essere rinnovati secondo il D.Lgs.136.

DM 51/2016: La condotta del MIT diventa per certi aspetti più discriminante.
L'interpretazione dell'Art.III della STCW è distorta per l'ennesima volta con l'esclusione di attività professionali come pesca e diporto privato. Inoltre i parametri minimi per il riconoscimento delle attività risultano essere 80GT (sez. Coperta), o 750KW (sez. Macchina) oppure 30 mesi continuativi di attività equipollenti pena la perdita dell'abilitazione. Non esiste più il declassamento e quindi il riconoscimento parziale del requisito di navigazione. Le navi da diporto private sono inserite tra le attività equipollenti con attenzione al parametro di stazza lorda di 80GT. Nella norma continua a non essere presente cumulo e proporzionalità.


QUINTO. Rinnovo dei certificati Imo secondo la loro naturale scadenza quinquennale senza ulteriori richieste.
La Circ.8 del 27 Dicembre 2011 emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha stabilito che tutti i Cert.IMO rinnovati dopo il 2012 avessero validità fino al 01 Gennaio 2017, non usufruendo così della possibilità concessa dalla Convenzione di poter rinnovare i certificati di competenza per ulteriori 5 anni secondo la vecchia STCW 78/95 fino alla fine del 2016. Ciò avrebbe significato per molti marittimi l'obbligatorietà di rispettare i requisiti di Manila 2010 al successivo rinnovo, per alcuni addirittura nel 2021, e per le amministrazioni una maggior organizzazione normativa e logistica.
Inoltre, la recente Circ.34 del 17 Marzo 2016 emanata dal MIT ha obbligato gli stessi marittimi ad un refreshing di corsi, oltre ad alcuni nuovi, che non rispetta quanto dettato dalle specifiche tabelle STCW, in particolare la B-I/2, dove per tutti quegli ufficiali con esperienza sufficiente ed addestramento maturati nel quinquennio, ciò non è previsto. Corsi e soldi spesi inutilmente pena l'inutilizzo del proprio certificato dopo il 01 Gennaio 2017.


SESTO. Riconoscimento da parte dell’amministrazione nazionale di tutti i corsi rilasciati al personale marittimo in centri di addestramento esteri, purché questi siano riconosciuti e autorizzati dall’IMO e dalle loro amministrazioni nazionali nel rispetto delle norme STCW.


SETTIMO. L' Amministrazione di bandiera dovrebbe vigilare e dare disposizioni agli operatori ed armatori circa la formazione del personale marittimo nel rispetto delle norme ILO 2006. Significa monitorare gli investimenti in formazione dei datori di lavoro o armatori.
Significa inoltre che le stesse spese sulla formazione dovrebbero essere sempre a carico del datore di lavoro o in alternativa detraibili, visto che si tratta di formazione professionale.


OTTAVO. Decreto 12 maggio 2015 D.Lgs 71 Art. 23.1,2,3. e seguito. Sanzioni al Comandante della nave e alle Compagnie di navigazione.
Decisamente vessatoria l'eventuale sanzione dell'amministrazione nei confronti di un Comandante qualora commetta le azioni elencate nel suddetto articolo.
Ma nel caso sia l'amministrazione a sbagliare nei confronti di un marittimo? Cosa succede?
La legge dovrebbe essere uguale per tutti.... e le sanzioni devono essere per equità stabilite per tutte le parti ed in tempi brevi.
L'amministrazione non è esente da errori e considerando i lunghi tempi di risoluzione è auspicabile che, alla fine, sia sempre il marittimo a farne le spese...


NONO. Abrogazione del D.M.121/2005 cioè l’istituzione del Certificato del Diporto.
Con l'adozione della STCW, l'IMO e le direttive comunitarie delineano efficacemente la carriera di un lavoratore marittimo nelle proprie funzioni. La Convenzione esprime a pieno il concetto di SEMPLIFICAZIONE e traccia in poche pagine le linee guida necessarie alla formazione di un marittimo ed al mantenimento dei propri standard qualitativi di professionalità nel rispetto di sicurezza e ambiente.
La creazione del Certificato del Diporto (certificato Italiano non riconosciuto IMO e senza valenza internazionale) ha creato confusione e disparità tra le carriere dei marittimi, tanto è vero che la stessa normativa italiana partorita dal ministero discrimina i requisiti valutandoli in maniera profondamente diversa da come si dovrebbe.
La soluzione è certamente un "certificato alternativo" di settore, previsto da STCW, riconosciuto in tutto il mondo perchè in linea con la formazione secondo IMO.
Lo stesso Comando delle Capitanerie di Porto e le periferie pare abbiano espresso spesso un giudizio contrario su questo certificato che aggiunge burocrazia senza individuare efficacemente profili professionali nuovi.
I marittimi che svolgono o vogliono svolgere attività professionale nel diporto e non hanno un certificato IMO, quindi una formazione ed esperienza professionale al traffico, DEVONO poter avere la possibilità di avere un certificato internazionale regolarmente riconosciuto perchè rispettosi di un percorso formativo ed esperienza riconosciuta ad hoc. In Italia, è richiesta una formazione STCW con corsi, esperienza ed esami per rilasciare un documento che non è IMO ma semplicemente un clone del certificato standard. Un marittimo con il certificato del Diporto può solo imbarcare su unità da diporto italiana o inglese. Ma quanti sono i paesi membri dell'IMO?


DECIMO. Decreto 25 Luglio 2016 - Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW. Il decreto è l'ulteriore conferma di requisiti differenti dalla Convenzione e più discriminanti rispetto ai colleghi stranieri.
Ad esempio, l'avanzamento di carriera e i requisiti necessari per il rilascio di certificati da Comandante per unità superiori a 3000GT e Direttori di Macchina con propulsori superiori a 3000Kw sono stati portati a 18 mesi di navigazione da Primo ufficiale quando nella convenzione STCW è richiesto un periodo di 12 mesi. Non si comprende l'azione persecutoria e la poca fiducia della nostra amministrazione verso i marittimi che aspirano ad aver rilasciato il certificato descritto. E' sufficiente fare un confronto con colleghi di altri paesi che forse necessitano di implementazione in formazione ed esperienza ma ai quali vengono richiesti i requisiti standard previsti dalla Convenzione. E' chiara una disparità di trattamento e quindi un principio di pari opportunità non rispettato. Perchè?


UNDICESIMO. Rinnovo del Cert.IMO secondo il riconoscimento delle 'funzioni' svolte a bordo e non della 'capacità' o grado indicata nel proprio certificato di competenza.
Con lettera circolare del 13 Ottobre '16 emanata dal MIT, qualora un marittimo non abbia effettuato navigazione nelle funzioni (sottintendendo il grado) della certificazione posseduta, l'amministrazione rilascerà un Certificato di Competenza (CoC), o un Certificato di addestramento (CoP), in relazione alla funzione effettivamente svolta a bordo a condizione che sia sostenuto favorevolmente un esame previsto per il certificato da rilasciare e che il marittimo faccia istanza di rinuncia alla reale abilitazione posseduta.
Significherebbe per un Primo che ha navigato da Secondo ufficiale il declassamento della propria abilitazione vincolato comunque al risostenimento di un esame già dato in precedenza per un'abilitazione inferiore e alla rinuncia all'abilitazione da Primo, pena il rilascio di nessun certificato.


DODICESIMO. Rilascio delle certificazioni IMO per l'Ufficiale Elettrotecnico che ha svolto la funzione di Secondo o Primo Ufficiale secondo i requisiti della normativa precedente, cosi come previsto e stabilito dalla STCW e dalla direttiva europea.


TREDICESIMO. Corso Direttivo per Primi Ufficiali, Comandanti e Direttori di Macchina che hanno conseguito l'abilitazione negli anni 2011-2012.
Una richiesta ingiustificabile considerata la formazione degli stessi secondo i programmi dell'Ist. Tecnico Nautico, all'epoca in linea con la Convenzione STCW fin quando la Riforma Gelmini non lo ha demolito con la conseguenza di una procedura d'infrazione (n.2012/2210). Perchè rimandare i suddetti marittimi a frequentare un corso, lungo e dispendioso, su argomenti trattati a scuola e poi durante la preparazione agli esami di titolo professionale o abilitazione IMO? La formazione è necessaria laddove sia dimostrato che vi siano evidenti lacune formative. Se il problema è invece dimostrare la tracciabilità dei programmi, ciò non è imputabile al marittimo ma alla stessa amministrazione.


QUATTORDICESIMO. Legge 30/98: Rispetto ed eventuale revisione di norme riguardanti la composizione degli equipaggi ma a maggior favore dei marittimi italiani.
Istituzione effettiva dell'osservatorio del mercato del lavoro previsto.
Quali sono le figure che hanno ottenuto vantaggi da questa normativa?
Il marittimo italiano è una risorsa necessaria ma pare risulti sconfitto dagli effetti di questa normativa. Inoltre, il progetto dell'osservatorio del mercato del lavoro non è mai stato reso effettivo: esso doveva essere lo strumento utile per monitorare il movimento del personale Italiano e la corretta applicazione da parte delle compagnie di navigazione che usufruiscono del doppio registro. Non è stato così.


QUINDICESIMO. Il diritto di voto da parte del lavoratore marittimo.
Il marittimo, essendo un lavoratore atipico, spesso in giro per il mondo, è impossibilitato a recarsi ad eventuali urne e ciò si traduce in un mancato esercizio del suo diritto e quindi del suo contributo legittimo a voler variare/confermare un assetto socio-politico. Con i mezzi attualmente disponibili, egli DEVE poter espletare il proprio diritto di voto e l'amministrazione adoperarsi nell'attivazione di un sistema ad hoc che permetta più modalità affinché questo diritto possa essere espletato: consolati, uffici coast guard, onLine attraverso un sistema protetto.


SEDICESIMO. Lavoro usurante.
Come da aggiornamenti del 01 Gennaio 2012 in merito al Lavoro Usurante dove vengono indicati le qualifiche sul sito dell’INPS, si chiede:
- La totale rivalutazione del lavoro marittimo come altamente usurante, considerata nel periodo d’imbarco la totale disponibilità h24 e spesso l’attività al di fuori dei turni di guardia (manovre, approntamenti, esercitazioni, ecc.).
- Riconsiderare il conteggio relativo ai periodi di imbarco insieme ai periodi di sbarco tra un turno e l’altro in modo che, vista la crisi nel mercato del lavoro, il marittimo stesso possa andare in pensione ad un’età accettabile con quelli che sono i contributi versati.
- Definire le categorie e i servizi espletati dai marittimi con parametri precisi: il tipo di lavoro con disponibilità h24, i pericoli di vari tipi e natura, la lontananza sono parametri che debbono essere presi in considerazione specialmente per chi supera i 60 anni.
Una seria rivalutazione del lavoro marittimo, un adeguato periodo per il raggiungimento dell’età pensionistica e conseguente compenso pensionistico, sarebbe sicuramente gratificante.
Non si può dire altrettanto della grande percentuale di tasse trattenute dallo stipendio (oltre il 50%) che non gratifica affatto e rende la situazione attuale, in questo periodo di crisi, ancora più insostenibile.




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