SEPARAZIONE MEDIATA O MITE
Per: tutti
LA SEPARAZIONE MITE O MEDIATA;
[ Note A cura dei Ricercatori dell’Istituto Studi Giuridici Superiori dell'avv. prof.Manlio Merolla]
Da molti anni una parte sensibile della classe forense raccolta dall’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dalla CONSULTA INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA, dopo studi, ricerche, sondaggi, raccolte di firme e consensi ha redatto una significativa proposta normativa che potrebbe incidere profondamente sia nella struttura giudiziaria e nel tessuto sociale del nostro paese, dal momento che propone con una soluzione rivoluzionaria in campo socio-giuridico, sostituendo la fase presidenziale nelle separazioni e divorzi con una fase tecnica-amministrativa, a costo zero, con l’entrata in gioco di una commissione multi professionale.
A tal riguardo, l’Istituto degli Studi Giuridici Superiori e DELL’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI, dopo aver coinvolto e resi partecipi alla diffusione della presente proposta numerose Associazioni NON FORENSI, ha presentato la proposta che viene integralmente riportata NUOVAMENTE di seguito all’attenzione del Legislatore, che qualche anno fa', con modifiche apportate da Terze Associazioni aveva espresso parere favorevole.
La detta PROPOSTA E': COSTO ZERO.
All’attualità si auspica nella sua approvazione.
Un grande merito va peraltro attribuito al fondatore ideologico della presente legge: l’avv. prof. Manlio Merolla, il quale dopo aver redatto la prima bozza, ricamata e ricucita in mesi di lavoro, ricerche e studi dai ricercatori della Consulta sopra citata, dopo costituito uno Staff tecnico giuridico con insigni giuristi ed esperti psicologi, mediatori ed esperti di varie discipline, ha rappresentato ed ufficializzato in molte parte d’Italia, in modo diretto ed indiretto, attraverso Convegni, Conferenze e Simposi la proposta di legge.
Tra gli esperti dello Staff scientifico si annoverano: il Giudice dr.Bruno De Filippis [Corte di Appello di Salerno] tra i maggiori esperti in Italia nella materia ed autore di molteplici pubblicazioni, il Giudice Aggiunto di Cassazione dr. Filippo Ferrucci, che ha indirizzato inizialmente la Commissione de quo coordinando le prime fasi organizzative, il Giudice Dr. Giovanni D’Onofrio [Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ] che ha rappresentato una forte guida testimoniale ed esperienziale nell’indicazione delle linee guida della proposta
Inoltre vanno ricordati tra gli esperti dell’area Socio-psicologica: la Dr.ssa Rossi Concetta [ Giudice onorario TpM Napoli e psicologa presso l’ASL CE1 – psicologia giuridica ] il dr. Vito Alberto [ Giudice onorario TpM Napoli e psichiatra presso l’Ospedale Cotugno di Napoli] il Dr. Federico Mantile [ Giudice onorario TpM Napoli e psichiatra e psicoterapeuta infantile presso l’ASL NA] che hanno e stanno lavorando alla redazione delle LINEE GUIDA PER L’AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBITO CIVILISTICO, rilevati i danni devastanti spesso prodotti in seguito ad audizioni “ improprie” ed improvvisate proprio nelle pendenze di giudizi separativi.
Vanno inoltre ricordati l’Ing. Fisico J. Rotoli che ha elaborato un programma informatico per il calcolo matematico dell’assegno di mantenimento sulla base di un redditometro.
Ed ancora il Dr. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Associazione con sede nel territorio Casertano : “ CIAO PAPA’ “ ed il Dr. Alessandro Ciardiello Presidente dell’Associazione Nazionale dei Papà separati, che hanno contribuito con grande entusiasmo e passione ad ogni incontro tecnico, sostenendo con contributi testimoniali e socio-scientifici ogni attività posta in essere, coinvolgendo i loro iscritti.
In sintesi, ecco la proposta:
LA SEPARAZIONE MITE / MEDIATA
ART. 1
Nel capo I del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, prima dell’art. 706, è inserito il seguente art. 705 bis:
“Il coniuge che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa ha l’onere di convocare, con ogni mezzo idoneo, il partner presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, per un colloquio con personale specializzato, nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedura della separazione, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o la realizzazione di forme di terapia familiare.
Il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all’identificazione dell’interesse dello stesso, alle conseguenze della separazione ed ai comportamenti genitoriali più idonei. Il giudice potrà eventualmente desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio, in analogia a quanto previsto dall’art. 116, secondo comma c.p.c., elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di causa che eventualmente poi si instauri. All’esito del colloquio, ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, come nel caso in cui successivamente (entrambe o anche una sola) decidano di recedere da esse o infine allorché il percorso si concluda negativamente, il Centro rilascia un attestato, dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest’ultimo caso, la documentazione relativa all’effettuazione della convocazione.
L’attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione personale proposta ai sensi del successivo art. 706. Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il Centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell’attestato.
L’attestato, sempre a richiesta di parte, può indicare l’eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri, ma non può contenere alcuna altra indicazione in ordine allo svolgimento dei colloqui, né alcuna informazione in ordine al contenuto di essi.
Gli operatori del Centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di separazione personale o successivo divorzio che debba successivamente essere instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell’incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale, di cui all’art. 200 c.p.p.. Ove le parti raggiungano, con l’ausilio del Centro, un accordo per la separazione consensuale, possono chiedere che il Centro trasmetta lo stesso al Tribunale, per la procedura relativa all’omologazione, che comprenderà comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o giudice delegato, delle condizioni concordate”.
Art. 2
Il primo comma dell’art. 706 c.p.c. è sostituito dal seguente:
“La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, c.p.c.. Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché ad indicare l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio”.
Il terzo comma dell’art. 706 c.p.c, è sostituito dal seguente:
“Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. L’udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall’art. 163-bis, ridotti alla metà. Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza”.
Il quarto comma dell’art. 706 c.p.c. è abrogato.
Art. 3
Gli artt. 707. 708 e 709 c.p.c. sono abrogati.
Art. 4
Il primo comma dell’art. 709 bis è sostituito dal seguente: “Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l’assistenza del difensore.
Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi uno e due dell’art. 183.
Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell’art. 181, primo comma. Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente. Se ritiene immediatamente opportuna l’audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto.
Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.
Ove serie ragioni non consentano l’effettuazione dell’audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l’opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze. Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.
All’esito dell’interrogatorio delle parti e dell’eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi stessi. Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell’art. 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d’ufficio, nell’interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell’art. 183.
Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.”
Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.
In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli artt. 297 e 298 c.p.c..
La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall’art. 296 c.p.c. e può essere ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni.
Art. 5
Dopo l’art. 709 ter del codice di procedura civile è inserito il seguente: Art. 709 quater: Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l’intervento dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le A.S.L. e gli enti pubblici territoriali.
Art. 6
I primi tre commi dell’art. 711 c.p.c. sono sostituiti dal seguente: “Il ricorso per la separazione consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall’art. 706.
Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell’udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell’art. 706. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all’avvenuto svolgimento di un colloquio presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, ai sensi dell’art. 705 bis, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.
In mancanza dell’attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell’avvenuta tutela delle ragioni della prole minorenne, ai sensi dell’art. 158, secondo comma, codice civile.”
Art. 7
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in materia di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni disposizione incompatibile è abrogata. Anche le coppie di fatto possono ricorrere alla procedura prevista dall’art. 705 bis ed il Tribunale per i Minorenni è tenuto a prenderne atto.
Art. 8
Le parti ammesse al gratuito patrocinio nel successivo giudizio di separazione, possono chiedere l’inclusione nelle spese di causa delle somme versate per l’intervento del Centro di Mediazione, secondo un tariffario disposto ed annualmente aggiornato dal Ministero per la Famiglia.
Art. 9
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione, entro il termine di novanta giorni, i Centri di mediazione familiare in possesso delle caratteristiche di seguito indicate, possono presentare domanda per l’inclusione nell’elenco formato e tenuto presso ciascuna Corte d’Appello, per iniziativa del presidente della stessa. Entro i successivi sessanta giorni, il presidente della Corte dispone la formazione e la pubblicazione dell’elenco.
Per l’inclusione nello stesso è necessario che i Centri:
Abbiano un’adeguata struttura contrattuale o societaria, idonea a garantire l’assolvimento di ogni adempimento amministrativo e fiscale;
godano di sede e strumenti adeguati ed idonei per lo svolgimento degli incontri tra i coniugi;
dispongano di equipe specializzate, nelle quali siano quanto meno presenti: un avvocato specializzato in diritto di famiglia, due psicologi, di cui uno esperto di psicologia minorile, un numero congruo di mediatori familiari, formatisi presso scuole autorizzate o riconosciute, uno psichiatra e/o psichiatra infantile, ed un mediatore interculturale;
dichiarino di accettare ed adottare i tariffari per le prestazioni, redatti ed aggiornati annualmente dal Ministero per la Famiglia.
Tali elementi, al momento della costituzione degli elenchi, devono essere autocertificati dal responsabile del Centro. Il successivo controllo è demandato al Ministero per la Famiglia. In caso di fase dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice penale, nonché possono essere comminate, dal Ministro, sanzioni amministrative da un minimo di mille ad un massimo di duecentomila euro.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Famiglia emana “Linee Guida per l’audizione del minore infra ed ultradodicenne”, curandone il successivo aggiornamento tecnico. Di esse, il giudice tiene conto nel procedere all’audizione del minore.
ALLEGATI DA DEFINIRE: 1. LINEE GUIDA: AUDIZIONE MINORI IN SEDE GIUDIZIARIA CIVILE - 2. REDDITOMETRO;