Proposta di Legge sulla Mediazione
Per: Parlamento
Questa una proposta di legge sulla mediazione che fonde il D.Lgs. 28/2010 e il DM 180/2010 n.180 e li modifica principalmente nei seguenti punti:
1-formazione più ampia e assegnazione di priorità alla competenza(art. 22, 23, 24 comma 1) con una grande valutazione della laurea in giurisprudenza;
2- reintroduzione obbligatorietà del tentativo di mediazione in alcune tematiche anche se in altre forme(art 5 comma 1 e art 8 comma 5);
3-obbligo per gli enti di formazione di prevedere un percorso di inserimento(art.22);
4-rapporto diretto dei mediatori con il Ministero (art. 16 comma 2);
5-accettazione diretta degli organismi, dei mediatori e degli enti di formazione già esistenti (art 39;
6-introduzione di sanzioni (art.31).
PROPOSTA DI LEGGE
In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente Legge, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) Organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi della presente Legge;
e) enti di formazione: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
f) Ministero: il Ministero della giustizia;
g) regolamento: l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’Organismo;
h) indennità: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli Organismi;
i) Registro: il Registro degli Organismi, degli enti di formazione e dei mediatori istituito presso il Ministero;
l) Respondabile: il Responsabile della tenuta del Resgistro ai sensi dell’art. 16 commi 4, 5 e 6.
l) formatore: la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori;
m) enti di formazione: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
n) responsabile scientifico: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all’articolo 21, comma 2, lettera i), assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione;
o) ente pubblico: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
p) ente privato: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
q) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
1. La presente Legge regola il procedimento di mediazione civile e commerciale.
2. La presente Legge non preclude le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’Organismo scelto dalle parti di cui all’art. 19.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’Organismo.
Art. 4 Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dalla presente legge e delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 36. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, in un documento che deve essere sottoscritto dall’assistito e allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice verifica nella prima udienza la presenza del documento e la sua comprensione del suo contenuto da parte degli interessati.
Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1. L’avvio e la partecipazione al procedimento di mediazione oggetto della presente Legge è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di comunione; condominio; atti di emulazione; immissioni; norme per le distanze tra le costruzioni e delle opere nocive o pericolose; norme per la posa di alberi e piantagioni; norme che disciplinano l’apertura di luci e vedute e le acque private nei rapporti di vicinato; servitù prediali; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; prestazioni professionali; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. Il procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie per cui si già stato affrontato il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
3. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
4. Fermo quanto previsto dal commi 1, 2 e 3 e salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il presente articolo non si applica:
a) alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140- bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
7. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel Registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso Organismo iscritto.
8. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’Organismo.
Art. 6 Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 non ha natura processuale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5 comma 3, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8 Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, l’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’Organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Nelle controversie di cui all’art. 5 comma 1, il giudice accoglie le richieste contenute nella domanda giudiziale se la parte convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo avviata dalla parte istante ai sensi della presente Legge.
6. Nel verbale di cui all’art. 11 commi 4 e 5, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Art. 9 Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11 Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, su propria iniziativa e su richiesta di almeno una parte.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, indicando se nasce per iniziativa del mediatore o su richiesta di parte. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti partecipanti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
5. Il processo verbale deve certificare l’avvenuto pagamento dell’indennità di cui agli artt. 13 e 32, è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti. Il processo verbale costituisce l’unica possibile certificazione del procedimento di mediazione ai fini previsti dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 5.
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13 Indennità di mediazione
Salvo quanto disposto dall’art. 33 comma 4, l’indennità di mediazione indicata dallo stesso articolo è dovuta in solido dalle parti interessate.
L’indennità di mediazione è corrisposta prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Il regolamento di procedura dell’Organismo può prevedere che, qualora una parte non si presenti, le parti presenti anticipino l’indennità per intero.
Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa dell’Organismo.
3. Su istanza di parte, l’Organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.
Art. 15 Mediazione nell’azione di classe
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
CAPO III ORGANISMI DI MEDIAZIONE, ENTI DI FOMAZIONE, MEDIATORI
Art. 16 Il Registro
1. La formazione e la tenuta del Registro sono curate dal Ministero.
2. Il Registro è articolato in tre parti:
• parte A): elenco degli enti pubblici e privati che gestiscono il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 della presente Legge (Organismi);
• parte B): elenco degli Enti di formazione;
• parte C): elenco dei mediatori, con l’indicazione delle materie di cui all’art. 5 comma 1 che sono autorizzati a mediare, e con una sezione dedicata ai mediatori esperti nella materia internazionale.
3. L’istituzione e la tenuta del Registro avviene nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. E’ Responsabile del Registro il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale, o con qualifica di magistrato, nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.
5. Il Responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
6. La gestione del Registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui alla presente Legge.
5. Il Registro è pubblico, insieme ai dati richiesti per l’iscrizione di ogni Organismo, ente di formazione e mediatore. E’ cura del Responsabile rendere facilmente reperibile sul sito del Ministero il Registro e i suddetti dati.
Art. 17 Criteri per l'iscrizione nel Registro degli Organismi
1. Nella prima parte del Registro sono iscritti, a domanda, gli Organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il Responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno cinque province;
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'Organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'Organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla presente Legge;
f) il numero dei mediatori iscritti al Registro, non inferiore a dieci, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell'Organismo.
3. Gli Organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), l’Organismo. Per gli Organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del Responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.
Art. 18 Procedimento di iscrizione degli Organismi
1. Il Responsabile approva il modello della domanda di iscrizione per gli Organismi e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato
a) il regolamento di procedura;
b) la scheda di valutazione di cui all’articolo 19, comma 5, lettera b);
c) l’eventuale tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 32;
d) l’elenco dei mediatori iscritti, con l’indicazione delle materie di cui all’art. 5 comma 1 che l’Organismo può mediare.
2 per gli enti privati l'iscrizione nel Registro comporta l'approvazione delle tariffe.
3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal Responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
5. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 4 senza che il Responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
6. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel Registro.
Art. 19 Regolamento di procedura degli Organismi
1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e dell’Organismo.
2. L’Organismo può prevedere nel regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'Organismo dal Registro ai sensi dell’articolo 26.
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua designazione da parte dell’Organismo;
d) l’impossibilità di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che l’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Archivio degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Art. 20 Obblighi degli Organismi iscritti
1. L'Organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
2. L’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti i verbali e le proposte del mediatore di cui all’articolo 11.
3. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’art.22, comma 3 e di cui all’art.24 comma 7 lettera d).
4. L'Organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere una mediazione.
5. Dalla data della comunicazione di cui alll’art.18 comma 6, l’Organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.
6. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni Organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 21 Iscrizione nel Registro degli Enti di formazione
1. Nella seconda parte del Registro sono iscritti, a domanda, gli enti di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’Organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'Organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e l’istituzione di un Corso per l’avvio della professione di Mediatore di cui all’art. 22;
g) la stipula di un accordo con almeno un Organismo di cui all’art. 22 comma 3.
h) la previsione e l’istituzione di un Corso di aggiornamento di cui all’art. 23;
i) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei Corsi per l’avvio della professione di Mediatore dei Corsi di aggiornamento di cui alle lettere f) e h) siano rese note anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di aver operato, in qualità di mediatore, presso Organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure nell’ultimo anno;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).
3. Il Responsabile approva il modello della domanda di iscrizione per gli enti di formazione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero.
4. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
5. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal Responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
6. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 5 senza che il Responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
7. L'ente di formazione iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Art. 22 Corso per l’avvio della professione di Mediatore
1. Per accedere al Corso di cui all’art. 21 comma 2 lettera f è necessario:
a) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale;
b) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
f) aver superato con almeno l’80% delle risposte corrette il test di accesso di almeno 100 domande a risposta multipla, la metà delle quali inerenti cultura generale e logica, e l’altra riguardante una delle materie di cui all’art. 5 comma 1 scelta dall’esaminando.
Il costo per l’esaminando per accedere al test di cui alla lettera f non può essere superiore all’indennità prevista per l’avvio della mediazione e al momento dell’iscrizione.
2. Il Corso:
a) deve avere una durata complessiva non inferiore a 60 ore suddiviso in non meno di dieci giornate;
b) deve avere un massimo di venticinque partecipanti;
c) essere articolato in corsi teorici e in simulazioni aventi per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa; efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
d) prevedere una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
3. Il superamento della prova finale di cui al comma 2 lettera d) dà diritto al discente di iscriversi, ai fini del tirocinio, ad un Organismo di mediazione con il quale l’Ente di formazione ha stipulato un apposito accordo. L’Organismo permette al discente di seguire, negli otto mesi seguenti all’iscrizione, un tirocinio assistito di almeno 40 ore.
4. Al termine del tirocinio l’Organismo di cui al comma 3 fornisce una valutazione positiva o negativa del tirocinante. La valutazione è trasmessa al Responsabile del Ministero. Nel caso di una valutazione positiva, la stessa è corredata dalla domanda di iscrizione del mediatore di cui all’art. 24 comma 2. Una volta iscritto nel Registro, il mediatore è iscritto di diritto nella lista dei mediatori dell’Organismo.
Art. 23 Corso di aggiornamento
Il Corso di aggiornamento:
a) ha una durata complessiva non inferiore a quaranta ore;
b) è articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti;
c) deve avere per oggetto le materie di cui all’art. 19 comma 2 lettera c, ovvero una della materie di cui all’art. 5 comma 1;
d) deve prevedere una prova finale di valutazione della durata minima di due ore.
Art. 24 Iscrizione nel Registro dei mediatori
1. Nella terza parte del Registro sono iscritti, su domanda di un Organismo, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno seguito e superato il Corso per l’avvio della professione di Mediatore di cui all’art. 21 comma 1 e 2;
b) hanno terminato il tirocinio di cui all’art. 21 comma 3.
2. La domanda di iscrizione va presentata per via telematica ed è corredata:
a) dell’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 19 comma 1 lettere a), b), c), d),e), f);
b) dei certificati attestanti i requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo;
c) dall’indicazione delle materie di cui all’art. 5 comma 1 che si candidano a mediare, insieme alla documentazione atta a dimostrare, per formazione o per esperienza professionale, la propria competenza in detta materia;
d) la laurea in giurisprudenza consente di mediare in ogni materia cui all’art. 5 comma 1;
e) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’eventuale iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Il Responsabile approva il modello della domanda di iscrizione per i mediatori. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal Responsabile per una sola volta e va indirizzata all’Organismo. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di dieci giorni.
5. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 4 senza che il Responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
6. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all’Organismo e al mediatore con il numero d'ordine attribuito nel Registro, e con l’indicazione delle materie .
7. E’ cura del mediatore comunicare al Ministero almeno biennalmente per via telematica:
a) di non aver perso i requisiti di cui all’art. 19 comma 1 lettere b), c), d), e);
b) l’attestato di frequentazione nell’ultimo triennio del Corso per l’avvio per la professione di mediatori ovvero di un corso di aggiornamento di cui all’art. 20;
c) l’attestazione fornita da un Organismo circa la partecipazione del mediatore, nell’ultimo biennio, ad almeno 2 procedimenti di mediazione;
d) l’attestazione fornita da un Organismo circa la partecipazione del mediatore, nell’ultimo biennio, ad almeno 5 ore di tirocinio assistito;
e) l’elenco degli Organismi a cui si è iscritti, che non può essere superiore a sei.
8. Il Responsabile approva il modello per l’aggiornamento dei propri dati di cui al comma 7. La frequentazione e il superamento di un Corso di aggiornamento di cui all’art. 23 inerente una delle materie di cui alll’art.5 comma 1, è sufficiente per aggiungere tale materia a quelle per cui il mediatore è autorizzato a mediare.
9. Salvo quanto stabilito dal comma 7 lettera e), l’iscrizione al Registro è l’unica condizione richiesta per essere iscritti nella lista dei mediatori di un Organismo.
Art. 25 Sospensione e cancellazione dal Registro
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 o di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, il Responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli Organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un biennio.
4. Spetta al Responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli interessati.
Art. 26 Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli Organismi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennità ai sensi dell’articolo 33, comma 4.
2. I dati raccolti ai sensi del comma 1 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
Art. 27 Archivio degli affari di mediazione
1. Ciascun Organismo è tenuto a istituire un Arrchivio, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
3. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 28 Obblighi di comunicazione al responsabile
Il giudice che nega l'omologazione, trasmette all’Organismo copia del provvedimento di diniego.
Art. 29 Natura della prestazione
Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Art. 30 Divieti inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera b), l'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.
Art. 31 Sanzioni
Chiunque trasmette o comunica false informazioni di cui agli articoli 11, 14, 18, 20, 21 e 24 è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.
Chiunque viene meno agli obblighi di cui agli artt. 9, 10 e 29 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Ogni Organismo o Ente di formazione che viene meno ad un obbligo stabilito nella presente legge, viene punito con la sospensione dell’iscrizione al registro da tre mesi fino 8 mesi. Nel caso di reiterazione, l’Organismo o l’Ente di formazione è cancellato dal Registro.
Ogni persona responsabile della sospensione o cancellazione dal registro di un Organismo o di un Ente di formazione, non può operare all’interno e con altri Organismi o Enti di formazione.
Ogni persona che opera in un organismo senza le registrazioni previste, è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.
CAPO IV INDENITTÀ, COPERTURE, REGIME TRIBUTARIO
Art. 32 Criteri di determinazione dell'indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato di un sesto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) va aumentato di un quinto in caso di successo della mediazione;
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
8. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. Il Regolamento dell’organismo indica la percentuale dell'indennità destinata all’onorario del mediatore, che può variare in funzione della sua esperienza, e che non può essere inferiore al 60%.
9. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
10. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono stabilire importi diversi da quelle di cui al comma 3 per le mediazioni in materie diverse da quei cui all’art. 5 comma 1,.
11. Il Ministero aggiorna ogni triennio la tabella A con semplice decreto ministeriale.
Art. 33 Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia” attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di Registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per l’aggiornamento della tabella A di cui all’art. 32 comma 11.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 4 si provvede mediante il “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 34 Organismi presso i tribunali
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire Organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Art. 35 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero, Organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
Art. 36 Credito d’imposta
1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli Organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall’anno 2014, con decreto del Ministero, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo unico giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.
Art. 37 Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli Organismi abilitati a svolgerlo.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Capo V
ABROGAZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 38 Abrogazioni
Sono abrogati l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, il DM 18 ottobre 2010 n.180 e successive modificazioni.
Art. 39 Disciplina transitoria
1. Si considerano iscritti di diritto al Registro gli Organismi e gli Enti di formazione già iscritti nel Registro previsto dal Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, nonché i mediatori iscritti alle liste di detti organismi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E’ cura dei mediatori iscritti comunicare al Ministero, nelle modalità telematiche individuate dal Responsabile, le materie di cui all’art. 5 comma 1 che si candidano a mediare. Se indicano più di una materia devono comprovare la propria competenza ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettere c) e d). Lo svolgimento di almeno venti mediazioni nel quinquennio precedente all’entrata in vigore della presente Legge, è titolo per mediare in ogni materia di cui all’art. 5 comma 1.
3. Resta valida l’abilitazione dei formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di formazione di cui al comma 1.
Art. 40 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1, e all’art. 8 comma 5acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato - Tabella A (articolo 16, comma 4)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.