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Modifica norma su detenzione uccelli "indigeni" nel Lazio

Per: Consiglio Regionale Lazio - Giunta Regione Lazio

Al fine di garantire anche nel Lazio la piena ed incontestata possibilità di allevare uccelli appartenenti a specie indigene, come in tutte le altre Regioni italiane, nel pieno rispetto della normativa, dell'ambiente e delle esigenze conservazionistiche del patrimonio faunistico dello Stato, si richiede la MODIFICA dell'art. 19 della L.R. 17/95 della Regione Lazio nel senso sotto riportato (in maiuscolo le parti aggiunte al testo vigente).
Di seguito l'ANALISI del nuovo testo.

Per le Istituzioni e gli organi di stampa è disponbile, su richiesta all'Autore, una "Relazione Illustrativa".

NUOVO TESTO Art. 19

Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare.

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:
a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:
a) una coppia di starne;
b) una coppia di coturnici;
c) una coppia di pernici rosse;
d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.
I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.

5 bis. SALVO QUANTO DISPOSTO AL COMMA 5, GLI ALLEVAMENTI A SCOPO ORNAMENTALE ED AMATORIALE DI SPECIE DI UCCELLI NON CACCIABILI APPARTENENTI ALL'ORDINE DEI PASSERIFORMI SONO AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA COMPETENTE PER TERRITORIO.

5 ter. NON E' RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'ALLEVAMENTO FINO A CINQUE ESEMPLARI DI SPECIE DI UCCELLI DI CUI AL COMMA 5 BIS.

6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica, SALVO QUELLI DI CUI AL COMMA 5 BIS, devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:
a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

9. SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 9 BIS, i capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura «ripopolamento», «alimentare» o «ornamentale» e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.

9 bis. GLI UCCELLI DEGLI ALLEVAMENTI PREVISTI DAI COMMI 5 BIS E 5 TER DI QUESTO ARTICOLO DEVONO ESSERE INANELLATI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL'ART. 66, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (CE) 865/06 E L'ANELLO DEVE RIPORTARE L'ANNO DI NASCITA, IL NUMERO PROGRESSIVO DEL SOGGETTO E LA MATRICOLA DELL'ALLEVATORE CHE HA PROCEDUTO ALL'INANELLAMENTO.

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio E A DISCREZIONE DELLA STESSA PER GLI ALLEVAMENTI DI CUI AL COMMA 5 BIS.

12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ANALISI DEL TESTO

La proposta di modifica dell’art. 19 dell’attuale L.R. 17/95 si articola come segue:

I primi 5 commi rimangono inalterati.

Viene introdotto il comma 5 bis con la seguente formulazione: “Salvo quanto disposto al comma 5, gli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale di specie di uccelli non cacciabili appartenenti all’ordine dei passeriformi sono autorizzati dalla provincia competente per territorio”.

Viene quindi specificato, in sostanza, che gli allevamenti di “uccelli” sono autorizzati dalla Provincia. La specificazione è necessaria perché questi allevamenti vanno chiaramente individuati, per poi precisare, come si vedrà di seguito, che potranno essere autorizzati solo se gli uccelli sono regolarmente inanellati ( comma 9 bis).
L’autorizzazione è limitata all’ordine dei passeriformi in quanto ad esso appartengono i principali uccelli oggetto di allevamento amatoriale, ma ne sono esclusi, ad esempio, i rapaci o altri gruppi di particolare interesse conservazionistico.
Rimane inalterata la disciplina attuale per le specie ed il numero dei capi indicati al comma 5.

Viene introdotto il comma 5 ter con la seguente formulazione: “Non è richiesta autorizzazione per l’allevamento fino a cinque esemplari di specie di uccelli di cui al comma 5 bis”.
Si esclude quindi dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione il cittadino che alleva una o due coppie di uccellini, considerato che appare eccessivo considerare “allevamento” un numero esiguo di soggetti e particolarmente gravoso per l’Amministrazione occuparsi di situazioni che spesso si configurano come una coppietta di cardellini comprata in negozio ed allevata sul balcone.
Il numero massimo di soggetti allevabili senza autorizzazione (ma comunque rigorosamente inanellati come impone il successivo art. 9 bis) è stato fissato in cinque sulla base della considerazione che sei soggetti, magari articolati in tre coppie, possono essere considerati un piccolo (potenziale) allevamento, mentre vengono esclusi dall’obbligo di autorizzazione i frequenti casi di una coppia che si riproduce dando vita a due o tre pulli.

Al comma 6 viene introdotto l’inciso “salvo quelli di cui al comma 5 bis”, per escludere dall’obbligo del registro gli allevamenti autorizzati (il registro sarebbe una inutile incombenza per l’allevatore e l’Autorità, visto che gli animali devono comunque essere tutti inanellati e quindi identificati).

Viene introdotta, in apertura del comma 9, la frase: “Salvo quanto previsto al comma 9 bis”, perché l’anello previsto dal successivo comma 9 bis, molto più dettagliato e dai requisiti più stringenti, sostituisce ovviamente il generico anello previsto dal comma 9.

Viene introdotto il comma 9 bis, pietra angolare della modifica: “Gli uccelli degli allevamenti previsti dai commi 5 bis e 5 ter del presente articolo devono essere inanellati secondo le modalità stabilite dall’art. 66, comma 8, del Regolamento (CE) 865/06 della Commissione e l’anello deve riportare l’anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell’allevatore che ha proceduto all’inanellamento.”
L’anello dovrà quindi rispondere alle caratteristiche del Regolamento comunitario che disciplina la salvaguardia degli animali in pericolo di estinzione, che così recita:

“Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.
Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata”.

Di più, l’anello imposto dalla modifica legislativa che si propone, deve riportare anche i dati identificativi del soggetto (numero ed anno di nascita) e quelli dell’allevatore che lo ha inanellato.

Viene infine ritoccato l’art. 11, inserendo il passaggio “e a discrezione della stessa per gli allevamenti di cui al comma 5 bis”, al fine di rimettere alla discrezionalità dell’Amministrazione l’effettuazione dei controlli sanitari sugli allevamenti amatoriali di specie non cacciabili, onde evitare l’appesantimento dei compiti e garantendo la possibilità di svolgere tutti i controlli che si riterranno necessari.

Le modifiche proposte non comportano maggiori spese od oneri a carico dell’Amministrazione.



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