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Stralcio delle norme su armi e caricatori dal Dl terrorismo

Per: Senatori della Repubblica presso le Commissioni II, III e IV

Agli ill.mi Senatori della Repubblica
presso le Commissioni II, III e IV

Oggetto: modifica del testo dell'art. 3 Dl 18 febbraio 2015, n. 7, come approvato dalla Camera dei Deputati in fase di conversione ed analisi sintetica delle criticità rilevate.

Il 6 aprile 2015, in Roma.

Illustri Senatori,

poiché è attualmente in fase di conversione presso il Senato della Repubblica il Dl 18 febbraio 2015, n. 7, emerse delle serie problematiche relative alle modifiche introdotte durante il passaggio alla Camera dei Deputati, Vi facciamo presente quanto segue.
L'originario art. 3 approvato dal CdM ed attualmente in vigore, coerentemente alla natura del provvedimento ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo"), si limita al controllo dei c.d. "precursori degli esplosivi" punendone la detenzione senza titolo e le condotte omissive relative alla sottrazione o allo smarrimento.
Detto articolo, ufficialmente su proposta del Governo ma in realtà sotto la spinta di singoli funzionari del Ministero dell'Interno, è stato oggetto di modifiche radicali durante l'esame delle commissioni della Camera, di modo che il testo in fase di approvazione ne risulta completamente stravolto; nello specifico sono state introdotte nuove norme relative alla definizione delle armi da caccia ed alla detenzione dei caricatori per armi comuni da sparo, questi ultimi oggetti proprio recentemente liberalizzati tramite il Dlgs 204/2010 e che non rientrano neanche più tra le parti di arma soggette a controllo,in accordo alla normativa europea (dir. 91/477 CE).
Come di seguito illustrato in dettaglio, le norme in fase di introduzione esulano totalmente dall'oggetto del provvedimento e risultano al contrario gravemente ed inutilmente lesive per il mercato interno e per i settori venatorio, sportivo e collezionistico, senza apportare alcun beneficio alla Pubblica Sicurezza.

Circa l'art. in oggetto, preme in sintesi far notare:
il comma 3-septies introduce l'obbligo di denuncia per i caricatori per armi comuni da sparo i quali abbiano capienza superiore a 5 colpi per le armi lunghe e 15 per le armi corte. Trattandosi di componenti non ricomprese tra le parti di arma, anche secondo quanto disposto dalla direttiva 91/477 CE, e soprattutto di oggetti destinati all'uso sportivo, non se ne capisce l'attinenza al provvedimento né l'utilità. Il richiamo all'art. 2 L. 110/75 è privo di senso, trattando questo esclusivamente di fabbricazione, introduzione sul territorio dello Stato e vendita di armi senza alcuna menzione alla detenzione;
il c. 3-octies introduce come contravvenzione la detenzione senza denuncia dei caricatori già citati. Le considerazioni sono analoghe a quelle al c. precedente;
il c. 3-novies prevede un termine per la regolarizzazione delle centinaia di migliaia di caricatori legittimamente fabbricati, importati o ceduti dall'entrata in vigore del Dlgs 204/2010. La norma comporterebbe un incremento incalcolabile del carico di lavoro degli uffici di P.S., anche in questo caso senza alcuna utilità;
il c. 3-decies interviene sulla legge sulla caccia (157/92) limitando le tipologie di armi utilizzabili per l'attività venatoria (definite all'art. 13). Le limitazioni introdotte sono basate su criteri illogici e tecnicamente indefiniti. Difatti vengono escluse "le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica", criterio questo assolutamente ininfluente ai fini dell'idoneità dell'arma allo scopo e della sua "pericolosità", e le armi in calibro "non superiore a 6 millimetri Flobert". Circa la prima limitazione non se ne può non far notare l'irrazionalità, trattandosi di armi meccanicamente identiche a quelle che rimarrebbero consentite ed utilizzanti lo stesso munizionamento, ma "discriminate" in base all'estetica pur essendo oggigiorno diffusamente e proficuamente utilizzate per l'esercizio della caccia (in particolare agli ungulati). Circa la seconda è necessario sottolinearne l'inconsistenza tecnica, poiché non sono definiti i parametri secondo cui una munizione dovrebbe essere considerata "superiore" a quella specificamente stabilita come limite, potendosi trattare di parametri puramente dimensionali (calibro o lunghezza del bossolo) o prestazionali (energia erogata, potere d'arresto, penetrazione o gittata utile), risultando quindi difficilmente applicabile se non ricorrendo ad interpretazioni sempre opinabili ed alla discrezionalità dei singoli funzionari o accertatori. L'esclusione ingiustificata di determinate armi e munizioni da quelle da caccia comporterebbe gravi conseguenze circa la detenzione e la possibilità di utilizzo delle stesse, da cui deriverebbe un arresto pressoché totale del relativo commercio interno, attualmente fiorente. La disposizione in oggetto inoltre si pone logicamente in contrasto con l'art. 13-bis L. 110/75, recentemente introdotto, circa l'alienazione a privati delle armi obsolete depositate presso gli arsenali;
il c. 3-undecies introduce un regime transitorio onde limitare in minima parte le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore del precedente, stabilendo deroghe transitorie totalmente inutili al fine di limitare i danni al comparto economico.

Dall'esposizione sopra riportata derivano delle gravi considerazioni circa le norme in fase di introduzione:
- esulano dalla materia oggetto del provvedimento trovando applicazioni che nulla hanno a che fare col terrorismo e senza alcun riflesso positivo per il suo contrasto, contrapponendosi alla direttiva 91/477 CE ed esponendo il Paese al rischio di nuove procedure d'infrazione;
- comporterebbero un inutile aumento del carico di lavoro degli uffici di P.S. (e quindi dei costi a carico dello Stato), senza alcun vantaggio per la sicurezza;
- comprometterebbero gravemente un comparto economico attualmente in fase di ripresa, con danni tanto alle imprese quanto allo Stato per una inevitabile diminuzione delle entrate connesse;
- caricherebbero di inutili oneri e limitazioni i cittadini in possesso di licenze ed autorizzazioni rilasciate dell'Autorità di P.S., i quali sono quindi controllati e non rappresentano alcuna minaccia per la P.S.;
- contraddicono altre disposizioni di legge quali quelle sull'alienazione di armi ai cittadini da parte dello Stato, con conseguenti ripercussioni economiche per via delle mancate entrate allo stesso.
Ciò ritenuto, appare evidente la necessità di intervenire sulle norme in approvazione stralciandole completamente dal provvedimento in fase di conversione. Ci appelliamo quindi al senso di responsabilità dei Senatori membri delle Commissioni interessate affinché, analizzata la questione, decidano di emendare il testo garantendo, oltre alla sicurezza dei cittadini e dello Stato, anche i diritti delle imprese e dei cittadini onesti che nel pieno rispetto della Legge lavorano e coltivano le proprie legittime passioni, già tenendo conto che sono sottoposti ad un peso normativo e burocratico tra i più gravosi in Europa ed al mondo.
Ritenendo comunque non esaustiva l'esposizione sopra riportata, richiediamo di essere sentiti presso le Commissioni prendendo parte alle apposite audizioni.

Fiduciosi nella Vostra disponibilità,


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