Divorzio breve -- Modifica all’articolo 3 della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per: Senato, Parlamento, Parlamento Europeo, Presidente del Consiglio
Modifica all’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
1. All’articolo 3, comma 1, numero 2),
lettera b), secondo capoverso, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, le parole da: « tre anni » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi a decorrere dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando non sia stata pronunciata sentenza
nel giudizio contenzioso o questo si sia trasformato in consensuale, ovvero a decorrere da un anno, se i medesimi coniugi
hanno figli minori degli anni quattordici ».
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