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RACCOLTA FIRME Richiesta di provvedimento sospensivo della Legge 119/2017 del 31/07/2017

Per: ai Sindaci di Treviglio (BG), Caravaggio (BG), Cassano d'Adda (MI), Pontirolo Nuovo (BG), Brignano Gera d'Adda (BG), Pagazzano (BG), Castel Rozzone (BG) e dei Comuni del territorio.

Oggetto: Richiesta di provvedimento sospensivo della Legge 119/2017 del 31/07/2017

Gent.mi Sindaci,
Siamo cittadini maggiorenni residenti, domiciliati o aventi famigliari 0/16 anni frequentanti la scuola dei comuni della bassa bergamasca indicati e come tali Vi scriviamo.
PREMESSO che il decreto n°73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” è stato convertito in legge con modificazioni il 31 luglio 2017 ed è stato pubblicato il testo nella Gazz.Uff. n. 182 del 5 agosto;
CONSIDERATO che la legge va a disciplinare l'obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni per le vaccinazioni del tipo anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.
PRESO ATTO che il Sindaco è il responsabile della Salute Pubblica del territorio di competenza ed il Consiglio Comunale ne condivide la responsabilità in un quadro legislativo di riferimento che è quello del D.Lgs. 833/78 che istituisce il SSN e il D.Lgs. 299/99 (decreto Bindi).
RICORDATO che la norma suddetta evidenzia quali siano i compiti del Sindaco, tutt'altro che secondari, e riassumibili nella conoscenza della condizione di salute della popolazione e nell'obbligo di attivare e implementare iniziative di promozione della salute stessa e deve, inoltre, adottare provvedimenti se questa è minacciata, ed informare la popolazione circa i rischi a cui può essere sottoposta da condizioni esterne.
PREMESSO che l'articolo 50, comma 4° e 5°, D.Lgs. 267/2000 recita “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge” e “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
CONSIDERATO che l’obbligatorietà vaccinale estesa a 10 vaccini è stata attuata con lo strumento della decretazione di urgenza prima e della fiducia in parlamento poi, imponendo con pesanti coercizioni un obbligo collettivo che non ha precedenti storici nemmeno a livello internazionale pur non sussistendo in Italia alcuna emergenza di sanità pubblica, che giustifichi il ricorso a tale decretazione d’urgenza. ( a tal proposito si ricorda che anche Il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha dichiarato al CDM durante la conferenza stampa del 19 maggio che in Italia non esiste alcuna emergenza).
PREMESSO che non sono noti studi sperimentali sulla somministrazione combinata di 10 vaccini e pertanto sui possibili effetti a medio e lungo termine;
CONSIDERATO che la soglia del 95% di copertura vaccinale non è mai stata indicata dall’OMS, né da altra istituzione accreditata, come critica generale al di sotto della quale potrebbe determinarsi l’insorgere di un rischio epidemico e che il cosiddetto “Effetto Gregge” è una teoria a tutt’oggi priva di prove sperimentali riconosciute unanimemente e che in ogni caso la legge riguarda solo la parte della popolazione da 0 a 16 a cui andrebbe rapportato la percentuale del 95%, rimanendo comunque esclusi anche considerando solo in ambito scolastico il personale docente e non (a tal proposito si rammenta anche che è stato rifiutato in Senato l’emendamento che estendeva l’obbligo vaccinale alla classe medica).
PREMESSO che l’art. 32 della Costituzione, nel riconoscere, al comma 1, la salute come “fondamentale diritto dell’individuo”, tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate.
CONSIDERATO che solo uno stato di necessità per la salute pubblica può, infatti, consentire al legislatore, in deroga al dispositivo costituzionale del comma 1 dell'articolo 32, l’imposizione di un trattamento sanitario condizione che, sulla base dei dati epidemiologici ufficiali, non sussiste.
RITENUTO che l’oblazione all’obbligo che si estingue dietro pagamento di una multa, sanziona un principio antidemocratico e anticostituzionale, che chi può pagare può esimersi dai vincoli di legge contribuendo a scavare un solco socioculturale determinato dal censo.
RITENUTO che la possibilità di oblazione all'obbligo che si estingue dietro pagamento di una multa oltre ad applicarsi per la sola scuola dell'obbligo, creando una differenziazione immotivata con la fascia di servizio educativo 0-6 anni che ormai costituisce a tutti gli effetti parte integrante del percorso formativo ed educativo delle nuove generazioni, contraddice nel merito e nella sostanza la necessità di intervenire in deroga al comma 1 dell'articolo 32 della Costituzione per motivi sanitari emergenziali della popolazione .
CONSIDERATO che l’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma, infatti, che “la dignità umana è inviolabile”, mentre il successivo art. 3 sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” (comma 1) e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge” (comma 2).
PRESO ATTO che il Sindaco e l’Amministrazione comunale dovranno essere garanti delle disposizioni obbligatorie della legge, e l’effettiva esecutività della non possibile iscrizione, nei casi previsti per gli asili nido e le scuole materne (bambini da 0 a 6 anni), norma che lede ulteriormente i diritti fondamentali della persona, in quanto rappresenta una coercizione con l’aggravante del ricatto della non iscrizione o accesso all’educazione scolastica.
PRESO ATTO delle molteplici opinioni e azioni di avvocati costituzionalisti nel merito e nel metodo dei termini di applicazione della Legge in relazione alla sua aderenza al testo fondante della Repubblica Italiana.
RITENUTO che sarebbe stato giusto e corretto che il legislatore riflettesse con attenzione sui profili di illegittimità della legge, dal rispetto dei diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini, alla violazione delle procedure adottate con la decretazione d'urgenza.
CONSIDERATO che la verità assoluta e il dogmatismo in medicina e scienza non può essere imposta per legge, e che uno dei principi fondamentali della scienza è proprio che la posizione dominante non possa essere imposta su chi anche fosse minoranza assai risicata, se non per motivi di interesse della nazione e di tutela assoluta della cittadinanza, ed altrimenti si violerebbe anche le disposizioni contenute negli articoli della Costituzione sulla libertà di scienza.
RICORDATO che la Carta di Ottawa per la promozione della salute - Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute Ottawa, Canada, 7-21 novembre 1986 in merito al diritto alla salute si esprime in merito alle scelte consapevoli come segue: 'PROMUOVERE LA SALUTE SIGNIFICA: Costruire una politica pubblica per la tutela della salute La promozione della salute va oltre la mera assistenza sanitaria. Essa porta il problema all’attenzione dei responsabili delle scelte in tutti i settori, a tutti i livelli, invitandoli alla piena consapevolezza delle conseguenze, sul piano della salute, di ogni loro decisione e a una precisa assunzione di responsabilità in merito. Nella politica di promozione della salute si fondono componenti diverse ma complementari, quali la legislazione, i provvedimenti fiscali e la modifica dei criteri organizzativi, in un’azione coordinata diretta a imporre politiche sanitarie, sociali e dei redditi ispirate ad una maggiore equità. L’azione comune contribuisce a garantire prodotti e servizi più salubri e sicuri, servizi pubblici più sani e ambienti più igienici e accoglienti. La politica di promozione della salute richiede di individuare gli ostacoli che impediscono l’adozione di una politica pubblica che tuteli la salute in tutti i settori non sanitari e i modi migliori per rimuoverli. Occorre far sì che anche per i responsabili politici la scelta della tutela della salute divenga la scelta più vantaggiosa.'
PRESO ATTO della sentenza Corte Costituzionale 238 del 2014 secondo cui la Corte costituzionale ha richiamato le sue precedenti decisioni secondo le quali il rispetto dei diritti inviolabili e di altri valori costituzionali fondamentali costituisce un limite all’introduzione nell’ordinamento interno di norme originate in un altro ordinamento.
RICORDATO l’Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e della sentenza 218 del 1998 che riconosce la possibilità di comprimere il diritto del singolo solo di fronte ad un diritto collettivo che possa venire meno.

PRESO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale n.438 del 2008 recita 'il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale' .
PRESO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale n.438 del 2008 recita 'La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.'
RITENENDO quindi che in merito alla legge in oggetto, così come per qualsiasi altra vaccinazione, sia necessario un consenso informato e deve essere dato consenso esplicito in virtù di quanto esposto riguardo al diritto alla autodeterminazione, se ne deduce che se fosse obbligatorio ricevere il trattamento vaccinale dopo aver ricevuto l'informazione da parte della struttura sanitaria non si configurerebbe più un 'consenso informato' ma un 'obbligo informato' .
PRESO ATTO che nella Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, che nell’art. 24 cita premesso che gli Stati «riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», dispone che «tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore», e che bell’Art. 1 nella parte in cui è riconosciuto “il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’eguaglianza delle possibilità “, essendo definito il “fanciullo” all’Art.1 della medesima legge “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni”.
CONSIDERATA la Legge di ratifica della Convenzione dei Diritti del Fanciullo che definisce altresì nell’Art. 2 il diritto del fanciullo ad essere effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate da (…) opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari; il comma 1 dell’Articolo precisa che la prevalenza dell’ambito del rispetto di tale diritto del minore è totale, aggiungendo nella parte finale del periodo, che descrive le condizioni da cui bisogna prescindere, “(…) o da ogni altra circostanza”.
VISTO l’Art.3 dello stesso D.Lgs 54/2017, in cui si stabilisce il primato dell’interesse superiore del fanciullo (singolo individuo) “in tutte le decisioni relative ai fanciulli , di competenza delle istituzioni pubbliche o private (…), delle autorità amministrative o degli organi legislativi, e l’Art. 16 comma 1 che stabilisce il primato della famiglia nei riguardi della tutela degli interessi del fanciullo, in quanto “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia (…) e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”.
RICORDATA la Convenzione di Oviedo, ovvero Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina), che con la legge 28 marzo 2001, n. 145, è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, sottoscritta a Oviedo il 4 aprile 1997.

PRESO ATTO che l'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge».
PRESO ATTO che l'art. 28 recita 'Dibattito pubblico Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate.'
RICORDATO che la Corte di Giustizia Europea ha svolto un importante ruolo nell’interpretazione del principio di precauzione, per quanto riguarda sia la precisazione dei caratteri e delle modalità di attuazione, nella tutela di beni primari, quali la salute dell’uomo e l’ambiente.
PRESO ATTO che chi fosse immunizzato per un solo componente vaccinale contenuto nel vaccino esavalente e trivalente o quadrivalente sarebbe costretto in alcuni casi, come quello del morbillo, per il quale non esiste monocomponenti in commercio, ad aver iniettato anche componenti di cui si è già immunizzato e che non si sa quali effetti negativi possano avere ma che sono comunque inutili ai fini della vaccinazione.
CONSIDERATO che la emergenza sanitaria, se confermata nei termini di pericolosità esposti dal Governo, avrebbe dovuto imporre corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di malattie infettive, ma soprattutto con nuove assunzioni di personale medico, come avvenne negli ultimi anni '80 con l'emergenza, quella si drammatica dell'AIDS, quando vennero assunti 2.830 infermieri e 775 medici senza concorsi tradizionali che imponevano tempi lunghi ma con una graduatoria elaborata in base ai titoli presentati .
PRESO ATTO che la norma, ancora in vigore dal 1987, nonostante le riforme delle amministrazioni pubbliche, permetterebbe una norma che consente tali deroghe quando si riconosce lo stato di urgenza per un problema sanitario.
VISTO il D.Lgs del 13.04.2017 n. 65 che stabilisce all’art.1 che siano garantite “alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni (….) pari opportunità di educazione e istruzione”, rispettando e accogliendo “le diversità ai sensi dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana” (Art. 2 comma d); tra gli obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, in coerenza con le politiche europee, è “l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini (Art. 4 comma 1 lettera d) oltre all’ “introduzione di condizioni che agevolino per l’infanzia” (lettera h).
CONSIDERATO l’articolo 4 della Costituzione : la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. PRESO ATTO come a chi non è vaccinato viene sottratto il diritto all'istruzione ed educazione.
CONSIDERATO come l'articolo 3 della Costituzione si esplichi attraverso la evoluzione della giurisprudenza costituzionale con il principio di ragionevolezza delle leggi, e che nel caso di specie si ha un caso in cui non viene riservato lo stesso trattamento alla stessa persona, in quanto sotto i 6 non può accedere alle strutture scolastiche e invece superata tale soglia vi si potrà accedere, così come vi è differenziazione tra le bambine e bambini stranieri e quelli italiani in quanto se per i primi non vi è limite d'età, superata la quale la legge non produce più effetti, per i secondi il limite dei 16 anni è previsto dalla normativa nazionale.
PRESO ATTO come per dimostrare la auto immunizzazione ed evitare di sottoporre al ciclo vaccinale per lo specifico componente, così come previsto dal punto 3 della circolare del Ministero della sanità è obbligatorio effettuare delle analisi anticorpali che non risultano essere gratuite e che solo grazie a queste è possibile avere la certificazione che si è immunizzati.
PRESO ATTO di profili di incostituzionalità delle norme contenute nel Decreto legge n°73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.” convertito in Legge n°119/2017 in quanto viene introdotta una differenziazione tra la scuola non dell'obbligo, nella quale non è consentito di frequentare, e quella dell'obbligo in cui è sufficiente pagare una multa, nonostante i motivi della decretazione sono sanitari e non potrebbero essere monetizzati se la normativa fosse coerente.
VISTO L’esposto della Procura di Udine di marzo 2017 a nome del Sig. Luca Scantamburlo e relativa apertura del procedimento avente rilevanza penale, che riguarda la sicurezza nei vaccini e in particolare il “rischio di contaminazione inorganica di particolato ad alta densità atomica, micro e nano dimensionato” e tutto quello che concerne ; avente il suddetto esposto “lo scopo di porre l’attenzione” del Procuratore di Udine su “ accadimenti e risultati scientifici di analisi sui vaccini, davvero sconcertanti, che riguardano i rischi per la salute e sicurezza degli infanti , bambini, adolescenti ed adulti (in ambito civile e militare) sottoposti a vaccinazione obbligatoria”. Esposto trasferito per competenza alla Procura Della Repubblica di Roma il 14.03.2017 con fascicolo di procedura penale 1059/17.
CONSIDERATO che la sicurezza e l’efficacia per alcuni vaccini ( Hexion, Infarix Hexa) nei bambini di età superiore a 24 o 36 mesi non sono state stabilite, e che a questo proposito la Direzione Sanità della Regione Piemonte in data 13/9/17 ha inviato una lettera (protocollo n. 18560/A14000) indirizzata ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione, ai Referenti Attività Vaccinali e alla ASL Piemonte, dove fatto presente che “ il vaccino esavalente utilizzato attualmente in Piemonte (Infarix Hexa della ditta GSK) può essere utilizzato fino a 36 mesi di età e non oltre”.

RICORDATO che le vaccinazioni pediatriche di massa in atto , in conseguenza dell’applicazione del decreto legge n. 73/2017, già convertito nella Legge 119/2017, impongono l’obbligo di inoculazione, tra gli altri, dei vaccini, contro malattie come Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella, che contengono VIRUS VIVI, i cui fogli illustrativi delle corrispondenti case farmaceutiche e la stessa AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) , come risulta dal suo sito , raccomandano la quarantena dei vaccinati nelle sei settimane successive alla somministrazione, proprio al fine di evitare il contagio delle categorie meno protette come gli “individui con una ridotta resistenza alle malattie”, quali i bambini e gli immunodepressi di qualsiasi età.
CONSIDERATO che dalle numerose testimonianze acquisite, non risulta che pediatri o medici degli ambulatori vaccinali abbiano né consegnato ai genitori il foglietto illustrativo , né li abbiano informati, segnalando la suddetta fondamentale avvertenza e che , quindi,
si prospetta un gravissimo rischio sanitario per la popolazione scolastica tutta di epidemie da virus da vaccino, prodotta ed alimentata da bambini vaccinati a causa dei nuovi suddetti vaccini obbligatori.
INVITANDOVI ad ascoltare l’intervento al Senato del 12/7/2017 del Senatore Romani, nonché medico e Professore universitario a proposito anche delle coperture che i vaccini danno e alla possibilità che i vaccinati infettino vaccinati e non (http://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=856&leg=17&xmid=985).
Ed invitandovi anche ad ascoltare l’intervento sempre al Senato del 12/7/2017 del Senatore Vincenzo D’Anna a proposito delle sostanze estranee presenti nei vaccini (http://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=857&leg=17&xmid=986).
Per quanto sopra in considerazione dei gravi profili di illegittimità costituzionale del Decreto Legge 73/17 conv. In L. 119/17, della contrarietà alle norme ed ai trattati di diritto internazionale, della discriminazione e vessatorietà che ne caratterizzano l’applicazione, considerando la non reperibilità dei vaccini monocomponenti e le controindicazioni di alcuni vaccini per alcune fasce d’età, in attesa di accertare il rischio sanitario relativo a possibili effetti negativi a medio o lungo termine e/o a possibili danni da vaccino e il rischio contagio da parte dei vaccinati con virus attenuato vivo, e in attesa di accertare i risultati delle indagini della magistratura romana relativi alla dimensione del rischi e al danno alla salute rispetto alle sostanze inquinanti contenute nei vaccini

CONSIDERATO che la decisione della Corte Costituzionale assunta in data 22 novembre 2017 investita delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate nel ricorso proposto in via principale dalla Regione Veneto, è una decisione parziale, incentrata essenzialmente sul riparto di competenze Stato / Regioni, ex art. 117 Cost. Che nulla è stato approfondito e valutato in ordine alle numerose altre questioni di illegittimità costituzionale del Decreto Legge 73/17 conv. In L. 119/17 attinenti la compressione dei diritti soggettivi dei cittadini italiani.

OSSEVATO che Il 4 dicembre 2017 il Consiglio Comunale di Firenze ha all'unanimità approvato una risoluzione che impegna l'amministrazione a non escludere i non vaccinati durante il corrente anno scolastico sulla scorta delle osservazioni e deduzioni di cui sopra.

C H I E D I A M O
Ai preg.mi Sindaci , nella loro veste di Primi Cittadini, Ufficiali di Governo, Massima autorità Locale, di:
-attivarsi con un ordinanza d’urgenza di sospensione del recepimento della Legge 119/2017
- Garantire il servizio educativo 0-16 anni al netto di qualsiasi discriminazione illegale e incostituzionale.
-garantire l’assenza di discriminazione dei bambini non vaccinati secondo il piano nazionale da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché a vigilare ed agire affinché tali discriminazioni non siano operate da soggetti sul territorio nazionale.
-tutelare , in funzione di quanto sopra esposto e in osservanza della normativa vigente, le famiglie negli eventuali ricorsi contro provvedimenti o sanzioni di qualsiasi natura da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
-garantire equità nella corresponsione di servizi a fronte dei contributi corrisposti tra tutti i genitori residenti nel Comune.

Speranzosi di trovare un riscontro positivo a questa nostra, porgiamo i nostri cordiali saluti

Milano - Treviglio, 5 dicembre 2017


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