Legge per la punizione dell'OMICIDIO VENATORIO
Per: Governo Italiano, Commissione Europea, Fare Verde Onlus
La caccia, insieme all’antropizzazione e alla perdita di habitat, rappresenta una seria minaccia per la biodiversità e per la popolazione del nostro Paese. La Nazione ha bisogno di una legge che punisce l'OMICIDIO VENATORIO con tre fattispecie di omicidio venatorio colposo.
Tale norma dovrebbe prevedere tre varianti dell'autonomo reato di omicidio venatorio colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori.
1) In generale, dovrebbe punire chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la caccia.
La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni.
2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque imbraccia un'arma per la caccia in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento a tale fattispecie, dovrebbe prevedere , un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni.
3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal cacciatore o bracconiere che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.
La medesima pena dovrebbe essere prevista anche in altre ipotesi.
Innanzitutto, quando la morte è causata dal cacciatore o dal bracconiere che esercita l'azione venatoria in prossimità del centro urbano ad una distanza inferiore rispetto a quella massima consentita.
Quando la morte è causata dal cacciatore o dal bracconiere in area interdetta all'azione venatoria come nelle Aree Protette, nei parchi pubblici o privati.
La norma che disciplina in generale l'omicidio venatorio dovrebbe prevedere anche una circostanza aggravante a efficacia comune, il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra individuate.
Tale aggravante, più nel dettaglio, dovrebbe essere identificata con il caso in cui l'omicidio venatorio sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di licenza di caccia o la cui licenza sia stata sospesa o revocata. Essa è inoltre identificata con il caso in cui il cacciatore che ha compiuto il fatto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria
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