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IMPEDIRE ALLE BANCHE COMMERCIALI LA CREAZIONE DI MONETA DAL NULLA

Per: Tutti

IMPEDIRE ALLE BANCHE COMMERCIALI LA CREAZIONE DI MONETA DAL NULLA
Per: Tutti
«DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CREAZIONE DEL CREDITO E MONETA BANCARIA»

Art. 1
Finalità

La presente Legge disciplina i modi e le autorità competenti in materia di creazione del credito bancario e della moneta bancaria in ogni sua forma. L’obbiettivo è arrestare il processo di creazione dal nulla del credito bancario e della moneta bancaria per finalità di prestito a cittadini, imprese e enti pubblici.

Art. 2
Definizioni

Si definisce credito bancario la possibilità per gli istituti oggi preposti di concedere a terzi accesso a fondi economici e monetari. Si definisce moneta bancaria la rappresentazione del valore nominale del credito bancario privato in ogni sua forma cartacea, digitale, creditizia, virtuale o di computo creditizio. Si definisce computo creditizio la compensazione virtuale ossia il calcolo di dare e avere di conti correnti o transazioni bancarie e finanziarie, comprese le tratte commerciali.

Art. 3
Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente atto si applicano ad ogni istituto di credito, banca, prestatore commerciale o finanziario, istituto finanziario o ente monetario e ogni altro organo erogante credito e moneta di ogni specie e forma, compresa moneta elettronica.

Art. 4
Applicazione

Fermo restando tutte le disposizioni di Legge attualmente vigenti e regolanti il settore bancario e creditizio, si introduce, per l'ente erogatore, la necessità e l'obbligo di avere antecedente al momento dell'erogazione del fondo la piena e totale disponibilità del fondo stesso, rendendo vietata per l’ente erogatore la creazione dal nulla della moneta stessa e rendendo fede alla definizione di “intermediario tra raccolta e impiego" presente in tutti i libri di testo in vigore presso le scuole del settore.

Art. 5
Tutela del cittadino

Il cittadino, gli enti e le imprese potranno usufruire del credito bancario, compresa la c.d. “moneta bancaria”, con normali rapporti intercorrenti con gli attori creditizi operativi sul territorio nazionale, fermo restando il rispetto dei presenti articoli di Legge.

Art. 6
Tutela delle imprese

La presente Legge equipara sul piano industriale la c.d. “l’impresa bancaria” alle altre imprese private, enti pubblici, società individuali e artigiani operanti sul libero mercato, sia dal punto di vista dell’approvvigionamento delle materie prime, dato che attualmente è a costo zero solo per gli istituti creditizi, che per la redditività e i computi finanziari, dato che attualmente il capitale prestato viene distrutto al rateale pagamento dello stesso, figurando i soli interessi come guadagno della banca.


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