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Proposta di Legge per la modifica dell' art. 3 della legge 12 giugno 1973 n. 349

Per: Parlamento

PROPOSTA DI LEGGE N. 3412 presentata dal deputato Catanoso il 22 novembe 2002


Modifica all’articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, in materia di requisiti dei presentatori autorizzati al servizio dei protesti cambiari e degli assegni bancari


Ormai da anni si parla del problema inerente il servizio dei protesti cambiari e degli assegni bancari.
Com’e` noto, i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto sono il notaio, l’ufficiale giudiziario, l’aiutante ufficiale giudiziario e il segretario comunale.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali o degli assegni bancari », i notai e gli ufficiali giudiziari possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di « presentatori ».
Anche il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può` essere autorizzato dal presi- dente del tribunale competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell’ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti pre- visti dalla legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale (articolo 314 e seguenti).
L’elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e` depositato presso la cancelleria del tribunale (articolo 3). I presentatori sono legittimati all’incasso totale o parziale del titolo presentato e degli emolumenti, nonché ´ al rilascio della quietanza. L’eventuale atto di protesto deve contenere l’indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (articolo 4).
Sin qui quanto prevede la legge 12 giugno 1973, n. 349.
Il servizio dei protesti cambiari viene generalmente svolto dal notaio, il quale si avvale della figura del « presentatore » per lo svolgimento di tale servizio. E` chiaro che sulla scia della legge 12 giugno 1973, n. 349, sono state effettuate intorno agli anni settanta parecchie assunzioni e quindi ad oggi (nel 2002) abbiamo un numero elevato di impiegati presentatori in possesso della qualifica di pubblico ufficiale e con quasi trenta anni di servizio continuato.
In questa situazione, tale figura e` da considerarsi piuttosto anomala: infatti, il presentatore e` qualificato come pubblico ufficiale con provvedimento del presidente del tribunale ed e` conseguentemente sottoposto alle leggi ed ai regolamenti inerenti la qualifica; al tempo stesso, pero`, egli subordinato alla richiesta e alla pre- senza di un notaio. Il presentatore, per- tanto, da un lato e` pubblico ufficiale a tutti gli effetti, dall’altro e` dipendente di un privato.
Da qui l’anomalia. Alla cessazione del servizio protesti da parte del notaio (per morte del notaio, per pensionamento del notaio, per rifiuto del notaio a svolgere il servizio protesti perché ´ poco remunerativo, eccetera), il presentatore cessa di essere qualificato pubblico ufficiale e smette quindi di lavorare, a differenza di tutti gli altri pubblici ufficiali abilitati al protesto (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali, messi notifica- tori), che, comunque, hanno sempre un lavoro assicurato in quanto pubblici di- pendenti.
Il drastico calo dei titoli cambiari (assegni, cambiali, tratte che costituiscono di fatto forme obsolete di pagamento sostituite ormai da carte di credito o altre forme telematiche di pagamento) ha evidenziato ancora di più` la precarietà` del- l’occupazione che e` collegata esclusiva- mente alla convenienza del notaio il quale non ha più` la copertura delle spese di gestione che sola può` consentire il proseguimento del servizio.
La professionalità acquisita in decenni di attività` non viene salvaguardata e pur avendo svolto compiti e mansioni di ufficiale di riscossione, di messo notificatore e in generale di pubblico ufficiale, il « presentatore » del notaio si vede preclusa la possibilità` di concludere la carriera contributiva, in quanto escluso da qualsiasi elenco o graduatoria tale da poter con- sentire il proseguimento del lavoro svolto.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, modificare la normativa vigente in materia, introducendo all’arti- colo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, una disposizione in base alla quale i presentatori del notaio o dell’ufficiale giudiziario - che risultino iscritti da almeno quindici anni nell’elenco dei presentatori autorizzati depositato presso le cancellerie dei tribunali - vengano inseriti negli elenchi o nelle graduatorie dei messi comunali, degli ufficiali della riscossione o dei messi notificatori.
Tutto ciò` al fine di sanare l’anomalia di un pubblico ufficiale che dipende pero` da un privato, nella prospettiva di salvaguardia di una professionalità ormai acquisita negli anni e nello spirito del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della pre- sente proposta di legge.


PROPOSTA DI LEGGE —
ART. 1.
1. All’articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, dopo il quinto comma e` aggiunto il seguente:
«I presentatori del notaio o dell’ufficiale giudiziario, che risultino iscritti da almeno quindici anni nell’elenco di cui al terzo comma, sono inseriti, a domanda, negli elenchi o nelle graduatorie dei messi comunali, degli ufficiali della riscossione o dei messi notificatori »


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