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Referendum: parte la campagna di raccolta firme

Per: Parlamento, primo ministro, ministro delle Finanze;

Referendum: parte la campagna di raccolta firme

È iniziata oggi la raccolta firme sul pacchetto referendario che comprende Referendum Popolare per:

1) Abolizione del Senato
2) Dimezzamento dei Numero dei Deputati della Camera
3) Modifica L’articolo V della Costituzione
4) Elezione Diretta del Capo dello Stato

1) Aboliamo il Senato della Repubblica

Fermiamoci un momento e ragioniamo sui numeri del Senato
- 321 senatori
- 800 dipendenti (pagati mediamente 3 volte e mezzo la media dei dipendenti pubblici
italiani, nonche’ gli omologhi colleghi del parlamento Britannico)
- Circa 600 milioni di Costo (aggiungendo i rimborsi ai partiti e quant’altro il conto sale)

A cosa serve il Senato della Repubblica?

- E’ un doppione della Camera dei Deputati

Ipotizziamo di ABOLIRE IL SENATO ed ogni costo ad esso connesso:
- 600 milioni di euro risparmiati (in realta’ sono parecchi di piu’)
- L’attivita’ Parlamentare verrebbe svolta alla Camera dei Deputati, e diventerebbe
piu’ rapida ed efficiente (eliminati tutti i palleggi di leggi in doppia lettura)
- Verrebbe risolto l’annoso Problema della Legge Elettorale e della Governabilita’ (che
c’e’ proprio al Senato, non alla Camera)
- Verrebbe risolto il Problema delle Nomine dei Senatori a Vita (abolendo il Senato,
sparirebbero)
- Verrebbe risolto il Problema della Decadenza di Berlusconi (abolendo il Senato
decaderebbe lui, insieme agli altri 320 Senatori)

In Sintesi: la Democrazia ne avrebbe giovamento, il Parlamento sarebbe piu’ Celere e Rapido nelle Deliberazioni, si ridurrebbero i costi per l’Italia di una cifra non trascurabile.

2)Dimezzamento dei Numero dei Deputati della Camera
Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di Seicentotrenta e li dimezziamo a Trecentoquindici, dodici sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per Seicentodiciotto e li dimezziamo a Trecentonove e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3)Modifica L’articolo V della Costituzione

Costituzione italiana, riforma del titolo V:
Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all’art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica.

I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale; ? sussidiarietà, principio di).

La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997).

Le Regioni. Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).
Lo Stato. Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.

I Comuni. Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).

Le Province. Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio.

Le Città metropolitane. Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali, soprattutto in ambito urbanistico. Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. Con la costituzione della Città metropolitana, la città originaria cessa di esistere.
Le Comunità montane. Sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite, nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali.

L’autonomia finanziaria. Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La finanza locale (art. 119 Cost.) si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio (territorialità dell’imposta); fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e rimozione di squilibri economici e sociali.

4) Elezione Diretta del Capo dello Stato

Proposta sul presidenzialismo, capo stato eletto per 5 anni
Una proposta in 9 articoli per riformare la Costituzione laddove si prevedono le funzioni e i poteri del Capo dello Stato, che - nel testo peredisposto - viene eletto direttamente dai cittadini, resta in carica per 5 anni e presiede il Consiglio dei ministri. Inoltre, il Presidente della Repubblica non presiede piu' il Csm.
"Il Presidente della Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta'", recita l'articolo 1 del testo targato.

L'articolo 2 del disegno di legge sul semipresidenzialismo prevede: "Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio e' incompatibile con qualsiasi altra carica e attivita' pubblica o privata. La legge prevede altresi' disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilita' e incompatibilita'".
Il Presidente della Repubblica, inoltre, viene eletto per cinque anni e puo' essere rieletto una sola volta.

L'articolo 3 prescrive che "le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalita' stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonche' la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parita' di condizioni tra i candidati".
E ancora: "E' eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giornosuccessivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti".

Quanto ai poteri e funzioni, il Capo dello Stato "presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate"; "dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere" e "puo', sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse".

L'articolo 7 recita: "Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilita'.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo".

In particolare, "il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri".

Infine, il Presidente della Repubblica non e' piu' il capo del csm, bensi' - recita l'ultimo articolo del ddl - "il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione".

Le modifiche ai diversi articoli della costituzione prevedono l’elezione diretta del Capo dello stato (secondo il nuovo articolo 83), precisando che (modifica all’articolo 84) “può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni e goda dei diritti politici e civili. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge”.

Inoltre, secondo il nuovo articolo 85, “il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati”.

“È eletto – prevede la norma approvata – il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali”.

Secondo l’articolo 86, nella versione modificata proposta, “in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento”.

Tra gli emendamenti, via libera anche alla modifica dell’articolo 87 con il quale si toglie al Presidente della Repubblica la guida del Consiglio superiore della magistratura, che viene invece affidata al primo presidente di Cassazione.

Per il nuovo articolo 88, “il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica”, mentre, stando al nuovo articolo 89, “Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo Ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo”.

Ulteriore modifica è quella prevista per l‘articolo 92, secondo il quale “Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri”.












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