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Truffa : Cambiamo l'articolo 640

Per: Parlamento - Ministro della Giustizia

Mi appello a quanti, in buona fede, convinti che contattare un venditore che fa un annuncio di vendita, sui siti che accettano e pubblicizzano tali annunci. Abbia a che fare con venditori onesti che con il loro compportamento onorano tale servizio e poi scoprono di essere stati truffati da costoro che facendo leva sulla buona fede dei compratori, fanno raccolta di denaro sottraendoli con la frode e l'inganno. Consapevoli che in questo nostro ordinamento l'Art. 640 è solo una bella barzelletta che viene recitata dal poliziotto di turno che allarga le braccia, consapevolmente impotente e drammaticamente cosciente che chi truffa, gode della effettiva immunità che tale articolo gli concede (La denuncia è a piede libero) cioè di continuare a frodare altri disgraziati che cadono nel tranello, consapevole che al massimo si fa tre anni e poi ritorna ad esercitare l'infame professione .....
Se siete stati truffati e non avete denunciato perché questa è la tragica fine delle vostre denunce, vi invito a sottoscrivere questa petizione il cui scopo è portare il vostro grido di rabbia impotente di fronte allo scherno infame di chi truffa, di fronte a chi può e deve cambiare questo articolo inasprendo la pena affinchè si possa dissuadere tali infami ad avere l'immunità che di fatto ne consegue da questo ordinamento che punisce i giusti e premia gli infami.

Art. 640 Codice Penale. Truffa
Art. 640 c.p. Truffa.
[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre(dieci) anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(10.000).
[2] La pena è della reclusione da uno a cinque(dieci) anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(10.000):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.



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