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SALVIAMO SANTA CESAREA. FERMIAMO IL COMPARTO 13

Per: Assessorato Tutela e Assetto Territorio della Regione Puglia

SALVIAMO SANTA CESAREA

APPELLO ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO ANGELA BARBANENTE PER FERMARE LA CEMENTIFICAZIONE DEL COMPARTO 13 DI SANTA CESAREA


i cittadini sottoscritti, visto che

- in data 4 agosto 1984, con delibera di C.C. nr. 57 veniva adottato il “Piano di Lottizzazione del Comparto 13” in Santa Cesarea Terme (lottizzazione a scopo edificatorio riguardante la realizzazione di un villaggio residenziale e residenze extralberghiere su di una superficie di ca. 15 ha.);

- in data 4 novembre 1986, con delibera nr. 86 di C.C., viene approvato il “Piano di Lottizzazione del Comparto 13” e successivamente convenzionato ai sensi di legge;

- in data 8 maggio 2003 viene presentata istanza all’amministrazione comunale di Santa Cesarea Terme di permesso a costruire, in attuazione del piano di lottizzazione, delle opere di urbanizzazione e di realizzazione di un villaggio turistico (residenze extralberghiere e servizi);

- alla data dell’8 maggio 2003 la convenzione di lottizzazione era scaduta da circa 14 anni ed il piano di lottizzazione a tutt’oggi (giugno 2011) non ha mai avuto attuazione, essendo infatti trascorsi 25 anni dalla sua approvazione, ben oltre la decorrenza decennale di validità delle convenzioni e dei piani di lottizzazione;

- in data 20 febbraio 2008, con decreto nr. 14056 il Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali della Puglia, ha annullato l’autorizzazione paesaggistica emessa dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Santa Cesarea Terme, rilasciata in data 18.12.2007 e che in data 10 febbraio 2010 il T.A.R. di Lecce, con sentenza nr. 848/2008, accoglie il ricorso dei lottizzanti avverso il provvedimento di cui alla nota n° 14056 di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica;

considerato che:

- dal 12 gennaio 2001 è operativo per l’intero territorio della regione Puglia il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P. - approvato con delibera Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 13.01.2001) in adempimento di quanto disposto dalla legge n. 431 dell’8 Agosto 1985 e dalla legge regionale n.56 del 31 maggio 1980;

- il piano di lottizzazione del comparto 13 non è mai stato sottoposto al regime vincolistico del P.U.T.T./P, ai sensi del comma 5.02 dell’art. 1.03 del PUTT/P che apparentemente svincola dall’applicazione delle nuove norme tutti i piani attuativi presentati prima del 6 giugno 1990;

- la “deroga” in materia ambientale è di carattere eccezionale e può essere esercitata solo nell’arco di validità temporale del piano di lottizzazione, ovvero nell’arco di dieci anni, trascorsi i quali, ogni piano esecutivo non attuato deve soggiacere alle nuove norme del PUTT/P, ovvero i vincoli precedentemente compressi in via eccezionale, si “riespandono”;

- la realtà fattuale non corrisponde più a quella documentale, in quanto i nuovi processi di trasformazione del territorio, nell’arco degli ultimi 25 anni, con specifica considerazione dei valori paesistici-ambientali, hanno modificato sostanzialmente l’originario stato dei luoghi. Allo stato attuale l’intero territorio interessato dall’intervento si presenta coperto da una fitta macchia mediterranea con presenza di bosco particolarmente concentrato nei due cigli di scarpata presenti. Gli elementi botanici presenti sono ampiamente diffusi , si notano il fragno, il carrubo, il leccio, il pero selvatico, la ginestra, il mirto, il lentisco, la salvia, l’alisso di Leuca, la malva, l’agave, la campanula, l’Echinops spinosissimus ed altre essenze;

- l’art.7.01 del P.U.U.T/P – “Beni Paesaggistici non Considerati dal Piano” che recita: “nel caso che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all’Urbanistica e sentita la competente Commissione Consiliare, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene e le relative aree e sottopone entrambi - definendone il livello - a tutela. Tale prerogativa della Giunta Regionale si esercita anche in difformità di quanto previsto nel 5° comma dell’art. 1.03, e pertanto può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici generali ed interessate da piani esecutivi e programmi attuativi anche se approvati”.

- che, nel caso di specie, il pregiudizio è manifesto, anche alla luce del giudizio di “merito” della Soprintendenza ai Beni e le Attività Culturali della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, che per annullare il parere paesaggistico rilasciato dall’Amministrazione di S. Cesarea Terme aveva argomentato nel seguente modo: «considerato che l’intervento autorizzato contempla la modifica permanente di una zona protetta, con la realizzazione di un nuovo manufatto che comporterebbe una incidenza volumetrica aliena dal contesto paesaggistico vincolato» e che solo per un vizio di forma, dunque, e non di merito è stato annullato dal TAR di Lecce;


chiedono che l'Assessore alla Tutela e Assetto del Territorio della Regione Puglia Angela Barbanente fermi la costruzione di opere di urbanizzazione e di strutture extralberghiere previste per il comparto 13 sottoponendo l'intero piano di lottizzazione agli effetti del PUTT/p.


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