IMU per le cooperative a proprieta’ indivisa
Per: Pres. della Rep. Giorgio Napolitano, Pres. del Cons, sen. prof. Mario Monti, al ministro Svil. Ec. Passera
IMU per le cooperative a proprieta’ indivisa: l’art. 13 della legge 214/2011, quello che definisce i criteri di applicazione dell’IMU , le aliquote da
applicare, i poteri dei comuni e tutto ciò che riguarda la materia così recita al comma 6: L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 %... e al comma 7: L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Tutto sarebbe chiaro se non che al comma 10 vengono di fatto escluse le cooperative a proprietà indivisa per le quali è prevista la sola detrazione di € 200.Come è possibile considerare il patrimonio delle indivise come fosse costituito da seconde case applicando
ad esso un’aliquota che a tale situazione si riferisce?
I soci di queste cooperative, di cui faccio parte, HANNO PER LEGGE E PER STATUTO L’OBBLIGO DÌ RESIDENZA NELL’ALLOGGIO LORO ASSEGNATO e pertanto, per essi, questa è certamente l’abitazione principale dove debbono fissare la loro residenza anagrafica e fiscale. Nonostante la chiarezza della situazione anche agli occhi di chi "poco ne sa", si è costretti a pagare questa imposta come fosse la seconda casa. OK diciamo che possono avere dei dubbi allora dimostrate che questi inquilini pagano già una tassa per la prima casa. Sarebbe sufficiente comparare i dati che le Cooperative possono mettere a disposizione per fare queste verifiche...è così complicato??
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