NO AI CIRCHI CON ANIMALI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Per: Sindaco di Santa Teresa Gallura
La seguente petizione ha l'obiettivo di fare pressione al comune di Santa Teresa Gallura perché approvino un'ordinanza "anti-circhi" simile a quella emanata pochi mesi fa ad Alessandria (per info: http://www.agireora.org/circhi/proteste.html e http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1177 ) che non prevede il divieto totale di attendamento dei circhi (purtroppo facilmente annullabile tramite ricorso al TAR) ma che pone vincoli molto stringenti e rende obbbligatoria l'applicazione delle norme CITES che definiscono le modalità e gli spazi in cui gli animali devono essere tenuti. Tali norme, pur essendo davvero minimali - e quindi ancora ben lontane dal poter definire un minimo "benessere" per gli animali - sono in molti comuni impossibili da rispettare, perché gli animali sono tenuti solitamente in condizioni ancora peggiori.
I circhi, non essendo in grado di rispettare queste norme, non possono dunque attendarsie fare il proprio penoso spettacolo. Se fanno ricorso al TAR, perdono, perché l'ordinanza è perfettamente in regola.
Un'ordinanza come quella di Alessandria ottiene quindi, in molti casi, lo stesso effetto di una di divieto.
Questa volta, con le pressioni e le firme di tutti i cittadini, puntando i riflettori sulla questione e denunciando le violenze e i maltrattamenti di cui sono vittime gli animali nei circhi, i consiglieri "pro-circo" dovranno finalmente decidersi a votare a favore dell'ordinanza e a porre fine a questa assurda e atroce barbarie!
VI INVITIAMO QUINDI A FIRMARE TUTTI E A DIFFONDERE IL PIU' POSSIBILE QUESTA PETIZIONE TRA TUTTI I VOSTRI CONTATTI. GRAZIE MILLE!!!
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PETIZIONE SULL’UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI
Al Sindaco del comune di Santa Teresa Gallura
I SOTTOSCRITTI CITTADINI
= Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’Art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”;
= Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla L. n° 874 del 19.12.1975;
= Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
= Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
= Visto l’art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;
= Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;
= Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;
= Visto il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
= Vista la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
= Visto l’art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull’osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
= Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed esotici in cattività” – Vigilanza Veterinaria Permanente;
= Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;
= Visto il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’ incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
= Vista la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale "
= Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
- indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture , come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa
= Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”,
come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:
- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani;
= Vista la n° 189 del 20.07.2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” – che punisci chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
= Visto l’art. 50 del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
= Visto l’art. 823 del C.C. che attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte del demanio pubblico;
= Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione
Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali
in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli
itineranti;
= Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
= Preso atto dell’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;
= Verificato che per le specie esotiche non elencate nelle “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;
CHIEDONO CHE:
1- Sia fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
2- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, sia consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
a) Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
b) Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali. Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.
3- Sia fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del comune di Santa Teresa Gallura, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
a) Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
b) Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della Legge 150/1992;
c) Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
d) Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
e) Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
f) Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
g) L’attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza.
In deroga al divieto di cui al precedente Art. 1 è consentita l’esposizione degli animali di cui all’Art. 2 a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
4- Sia fatto obbligo alla struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune di Santa Teresa Gallura di attenersi alle prescrizioni di cui alla presente petizione, e alle seguenti formalità:
a) Le domande, redatte su carta legale, dovranno essere presentate entro il 31 Marzo dell'anno in corso per l'attività da svolgere nello stesso anno.
b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra Luglio ed Agosto di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all’anno.
c) Nelle domande dovranno essere specificati:
- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense.
5- Sia fatto obbligo di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del complesso circense all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
a- aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione.
b- Contestualmente si dovrà trasmettere all’Ufficio Comunale competente:
- dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo
del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d’insediamento.
6- Sia fatto obbligo, di dichiarare invalide e respingere le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati;
Distinti saluti.
I FIRMATARI