modificazione legge sulla mediazione fiscale obbligatoria
Per: Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Economia e Finanze,
La mediazione obbligatoria fiscale introdotta dal decreto legislativo n. 98/2011 , a tutela dei diritti disponibili in materia fiscale dei cittadini per controversie relative ad azioni dell'Agenzia delle Entrate è inadeguato e costituzionalmente illegittimo.
Questa legge non conferisce alla norma quella indipendenza e terzieta' che caratterizza la mediazione.
L’attuale conciliazione giudiziale fiscale obbligatoria è anticostituzionale, perché prevede che la risoluzione della controversia deve essere esperita davanti ad un funzionario dello stesso ufficio finanziario, oggettivamente privo di un ruolo di reale terzietà e di una effettiva impreparazione alle tecniche di conciliazione, che non gli consentono di analizzare in modo imparziale e super partes la posizione del contribuente e della stessa amministrazione alle quale egli appartiene. La mediazione fiscale obbligatoria così come per quella civile e commerciale deve essere svolta da mediatori altamente professionalizzati e designati dagli organismi di conciliazione iscritti nel Registro e sotto sorveglianza del ministero di Giustizia così come previsto dal decreto legislativo n. 28/2010 . La lotta all’evasione e alla deflazione dei processi tributari è possibile solo quando il contribuente ha la certezza che chi esamina la controversia instaurata dall’ufficio impositore (giusta o ingiusta che sia) , è soggetto, terzo ed imparziale e che abbia la qualifica di “mediator tax” (mediatore fiscale). E’ necessario prevedere che le parti possono avviare singolarmente o congiuntamente una conciliazione al fine di raggiungere un accordo tra ufficio e contribuente, adottando gli stessi provvedimenti di agevolazione e sanzionatori previsti per la mediazione civile. Un conto è fare di tutto per far pagare le tasse e un conto è accettare questa “mediation tax” giudiziale che, è iniqua ed è per questo che deve questa materia deve farsi rientrare fra le materie di cui all'art. 5 comma del D. Leg. 28/2010 il tutto al solo fine di non far fallire il progetto deflattivo e di lotta all’evasione e di opportunità di lavoro per i giovani mediatori.
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