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Chiusura Equitalia e sanatoria tombale sulle cartelle a ruolo

Per: Presidente del Consiglio

In considerazione della grave situazione economica che si sta protraendo ed aggravando nel Paese e per effetto della quale tra gli altri vi è stato un forte incremento dei debiti verso l’amministrazione finanziaria dello Stato da parte di aziende, professionisti e privati cittadini il Movimento Popolo Partite Iva CHIEDE un provvedimento URGENTE del Parlamento per giungere ad una PACIFICAZIONE NAZIONALE in ambito fiscale attraverso la concessione di un “saldo e stralcio” di tutte le posizioni presso il Concessionario della Riscossione di quei contribuenti che hanno regolarmente DICHIARATO ma non hanno potuto adempiere al pagamento delle imposte con particolari agevolazioni a quelle categorie che maggiormente hanno subito gli effetti della recessione economica e si trovano in grave disagio sociale. Si fa presente al Governo e al Parlamento che attualmente sono almeno 3 milioni i contribuenti che hanno ruoli in incaglio pendenti presso l’esattoria, oltre 150 mila sono le ipoteche iscritte sugli immobili e 1 milione e 900 mila gli avvisi di fermo amministrativo.

Lino Ricchiuti - responsabile nazionale Movimento Popolo Partite Iva

******* PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE ******
******** redatta dal movimento politico Popolo Partite Iva .********

Art. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla revisione della disciplina del sistema nazionale della riscossione.

Art. 2. I decreti legislativi di cui all’ art.1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)razionalizzazione e semplificazione delle procedure di riscossione assicurando la massima tutela dei diritti dei contribuenti pur in armonia con i principi di efficacia e di efficienza del sistema di riscossione;
b) conformità della nuova disciplina al Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) eliminazione dell’attribuzione a Equitalia s.p.a. dell’attività di riscossione riconosciutale dall’art. 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005;
d) attribuzione della fase di formazione del ruolo ai singoli enti impositori;
e) attribuzione della fase materiale della riscossione all’Agenzia delle entrate con divieto di affidamento della stessa ad altri soggetti di qualsiasi natura;
f) massima trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti;
g) previsione della possibilità per il contribuente, in particolari, specifiche e gravi condizioni economiche da definirsi e che tengano conto di ogni posizione patrimoniale del debitore ivi compresi il reddito e le proprietà immobiliari, di chiedere la sospensione temporanea del pagamento del debito;
h) applicazione in caso di rateizzazione di interessi che non eccedano il tasso legale d’interesse in vigore al momento della richiesta di rateizzazione;
i) introduzione del divieto dell’istituto dell’anatocismo, come previsto e disciplinato dall’articolo 1283 del codice civile, in materia di riscossione, anche in riferimento ai vecchi ruoli;
l) inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria per un importo inferiore a 50.000 euro nonchè cancellazione d’ufficio delle iscrizioni di ipoteca sotto tale somma senza spese per il contribuente;
m) inserimento del divieto di iscrizione ipotecaria sulla prima casa laddove il valore della stessa non superi i 600.000 euro;
n) applicazione della normativa prevista dal codice civile in caso di vendita all’asta dei beni dei contribuenti morosi richiedendosi, altresì, che la stima del valore del bene dovrà tener conto del valore di mercato dello stesso;
o) snellimento di tutte le procedure burocratiche necessarie al fine del recupero del debito;
p) eliminazione di ogni costo eccessivo e ingiustificato a carico del contribuente;
q) istituzione di un osservatorio nazionale sulla riscossione nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze per monitorare l’attività di riscossione e al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia e attribuzione al Garante del contribuente di poteri sanzionatori;
r) estensione della rateizzazione a 120 mesi ovvero 10 anni;
s) inserimento a discrezione del contribuente della rata minima di un centesimo del debito con un massimo di rateizzazione dell’intero debito come previsto dal comma r (10 anni);

Art.3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art.4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreto legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art.5. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.6. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale


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